Valutazione di pericoli e rischi

Valutazione di pericoli e rischi

Una parte importante della collaborazione con i co-dichiaranti consiste nell’acquisire informazioni sugli usi, sui pericoli e sui rischi al fine di dimostrare l’uso sicuro della sostanza.

In considerazione dei requisiti normativi, scientifici e tecnici occorre procedere come segue:

  • acquisire informazioni a livello della catena di approvvigionamento sugli usi e sulle attuali condizioni d’uso; contattare la propria associazione di categoria per accertare quali siano le migliori pratiche nel settore;
  • acquisire dati sui pericoli in conformità delle prescrizioni in materia di informazioni del regolamento REACH se richiesto dal tonnellaggio e dagli usi della sostanza;
  • valutare la portata e la qualità delle informazioni sui pericoli relative alla sostanza a disposizione dei co-dichiaranti;
  • definire la strategia atta a colmare eventuali lacune nei dati (ad esempio, realizzazione di nuovi studi, giustificazione delle informazioni mancanti mediante metodo del read-across fondato su basi scientifiche, omissioni di dati ecc.);
  • concordare con i co-dichiaranti la classificazione e l’etichettatura (sulla base dei dati sui pericoli);
  • registrare tutti i dati relativi ai pericoli e alla classificazione nel fascicolo di registrazione;
  • se si fabbricano o importano più di 10 tonnellate l’anno: effettuare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e registrarla in una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Inoltre, nel corso dei contatti tra co-dichiaranti, decidere se il dichiarante capofila debba presentare una relazione sulla sicurezza chimica congiunta per conto di tutti i co-dichiaranti o se ogni singolo dichiarante debba presentare la propria CSR separatamente.

I dati minimi richiesti per la registrazione della sostanza sono specificati negli allegati VI - X del regolamento REACH. Le prescrizioni di legge (prescrizioni in materia di informazioni standard) sono cumulative e dipendono dal tonnellaggio con cui una sostanza è fabbricata o importata. Le precise prescrizioni in materia di informazione differiranno per ogni singola sostanza, a seconda del tonnellaggio, dell’uso, dell’esposizione e delle proprietà della sostanza.

Il dichiarante riporta tali informazioni nel fascicolo di registrazione, che deve essere preparato congiuntamente da tutte le imprese che registrano la medesima sostanza. Il fascicolo di registrazione deve basarsi su risultati di test affidabili o su informazioni ottenute con modalità alternative, se ciò può essere scientificamente giustificato.  Alcune prescrizioni in materia di informazione possono essere sottoposte ad "adattamento" a causa della natura della sostanza.

Una guida specifica e dettagliata per soddisfare tali prescrizioni in materia di informazione è reperibile nei sottocapitoli pertinenti della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica, capitoli R.7.

Nella fase di registrazione non devono essere condotti nuovi studi per soddisfare le prescrizioni in materia di informazione definite negli allegati IX e X. Il dichiarante dovrà invece sviluppare una proposta di sperimentazione, includerla nel fascicolo di registrazione e sottometterla all’ECHA.

La parte congiunta del fascicolo di registrazione richiede tre principali tipi di informazioni:

  1. caratteristiche fisiche e chimiche della sostanza;
  2. proprietà ambientali della sostanza;
  3. proprietà relative alla salute umana della sostanza.

Il dichiarante deve verificare con i co-dichiaranti quali informazioni siano già disponibili e quali debbano invece essere ancora acquisite o generate. È necessario valutare la qualità delle informazioni relative ai pericoli. Nonostante l’obbligo di trasmissione comune, ogni dichiarante è singolarmente responsabile dei dati su cui fa affidamento per la registrazione.

La quantità delle informazioni richieste dipende dal tonnellaggio più elevato coperto dalla trasmissione congiunta. La condivisione dei dati e la trasmissione comune sono progettate affinché tutti i co-dichiaranti che necessitano dei dati condividano i costi effettivi.

In base alle proprietà della sostanza e alle informazioni disponibili, l’esecuzione di alcuni test sarà impossibile o non necessaria. Queste situazioni sono definite "adattamenti" (allegato XI del REACH).  

Inoltre, nella parte individuale del fascicolo il dichiarante deve fornire informazioni specifiche sulla propria impresa riguardanti:

  • l’identificazione della sostanza (costituenti, impurità, additivi);
  • l’uso e le condizioni d’uso della sostanza per l’intero ciclo di vita della sostanza stessa (dalla fabbricazione allo smaltimento).