- ECHA
- Assistenza
- Fasi della registrazione
- 4. Valutare il rischio e il rischio
- Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate all’anno
Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate all’anno
-
4. Valutare il rischio e il rischio
- Prescrizioni in materia di informazioni: tra 1 e 10 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazioni: tra 10 e 100 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all’anno
- Adattamenti alle prescrizioni in materia di informazioni standard
- Come evitare sperimentazioni inutili sugli animali
- Strategie di raccolta dati
Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate all’anno
Per registrare una sostanza nella fascia di tonnellaggio da 100 a 1 000, è necessario fornire le informazioni indicate nella Colonna 1 degli Allegati REACH da VII a IX. La Colonna 2 specifica le possibilità di adattamento per le proprietà specifiche. Le informazioni prescritte standard possono essere adattate seguendo le regole generali contenute nell’Allegato XI.
Se per la registrazione è necessario uno degli studi elencati nell’Allegato IX (indipendentemente dal fatto che implichi o meno l’uso di animali vertebrati) e tale studio non è disponibile tra quelli realizzati dai co-dichiaranti, occorre innanzitutto prendere in considerazione tutti gli approcci alternativi per adempiere alle prescrizioni in materia di informazione. Solo se le prescrizioni in materia di informazione non possono essere soddisfatte diversamente, occorre concordare e sottoporre all’esame dell’ECHA una proposta di sperimentazione da presentare come parte del fascicolo di registrazione collettiva. In attesa della decisione dell’ECHA in merito, è necessario implementare e/o raccomandare misure del rischio provvisorie per gli utilizzatori a valle.
See also under the Legislation section