- ECHA
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- Fasi della registrazione
- 1. I vostri obblighi di registrazione
- Devo effettuare la registrazione?
Devo effettuare la registrazione?
Devo effettuare la registrazione?
Occorre stabilire chi sia l’attore soggetto all’obbligo di registrazione all’interno della catena di approvvigionamento.
Possono eseguire la registrazione solo le persone fisiche o i rappresentanti di una persona giuridica, secondo le disposizioni delle rispettive leggi nazionali. Se la vostra impresa ha costituito diverse persone giuridiche, per esempio filiali e sussidiarie, ciascuna di queste sarà tenuta a presentare la propria registrazione.
Possono eseguire la registrazione solo i dichiaranti stabiliti nello Spazio economico europeo (SEE). Lo Spazio economico europeo comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Se la vostra impresa è stabilita al di fuori del SEE avrete bisogno di un importatore o di un “rappresentante esclusivo” che esegua la registrazione della vostra sostanza.
Le definizioni dei vari ruoli ai sensi del regolamento REACH non sempre corrispondono a quelle utilizzate in altri ambiti.
I dichiaranti possono svolgere più ruoli per una stessa sostanza (e tutti questi ruoli devono essere presi in considerazione).
Siete tenuti a eseguire la registrazione se:
- fabbricate una sostanza, ovvero se producete o estraete una sostanza;
- siete responsabili dell’importazione di una sostanza all’interno del SEE, ovvero siete responsabili dell’introduzione fisica della sostanza (in quanto tale, contenuta in una miscela o in un articolo) nel territorio del SEE. Tuttavia, non siete soggetti all’obbligo di registrazione se:
- tutti i vostri fornitori hanno nominato un rappresentante esclusivo; oppure
- reimportate una sostanza registrata; oppure
- la vostra sostanza è assoggettata a controllo doganale, in previsione di una riesportazione;
- producete o importate un articolo, ovvero incorporate una sostanza o una miscela all’interno o sulla superficie di un materiale allo scopo di formare un articolo, o siete responsabili dell’importazione nel SEE di un siffatto articolo. Tuttavia, non siete soggetti all’obbligo di registrazione se:
- la sostanza non è destinata a essere rilasciata; oppure
- la sostanza è stata già registrata per lo stesso uso da un’altra impresa;
- siete stati nominati rappresentanti esclusivi, ovvero i vostri fornitori stabiliti al di fuori del SEE (fabbricanti o produttori di un articolo o di una miscela) vi hanno nominato rappresentanti affinché ottemperiate agli obblighi imposti dal REACH che altrimenti ricadrebbero sui loro importatori.
Non siete tenuti a eseguire la registrazione se:
- distribuite una sostanza, ovvero immagazzinate e immettete sul mercato una sostanza, in quanto tale o contenuta in miscele, per conto di terzi;
- siete responsabili del riempimento, ovvero trasferite sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell’ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio);
- siete responsabili della formulazione, ovvero producete miscele (per esempio vernici, adesivi, detergenti, kit diagnostici) che sono generalmente fornite più a valle nella catena di approvvigionamento;
- siete utilizzatori finali, ovvero utilizzate prodotti chimici, ma non li fornite più a valle nella catena di approvvigionamento.