Devo effettuare la registrazione?

Occorre stabilire chi sia l’attore soggetto all’obbligo di registrazione all’interno della catena di approvvigionamento. 

 

1. Qual è la vostra identità in qualità di dichiarante?

Possono eseguire la registrazione solo le persone fisiche o i rappresentanti di una persona giuridica, secondo le disposizioni delle rispettive leggi nazionali. Se la vostra impresa ha costituito diverse persone giuridiche, per esempio filiali e sussidiarie, ciascuna di queste sarà tenuta a presentare la propria registrazione.

 

2. Dove si trova la sede dell’impresa?

Possono eseguire la registrazione solo i dichiaranti stabiliti nello Spazio economico europeo (SEE). Lo Spazio economico europeo comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Se la vostra impresa è stabilita al di fuori del SEE avrete bisogno di un importatore o di un “rappresentante esclusivo” che esegua la registrazione della vostra sostanza.

 

3. Qual è il ruolo svolto nella catena di approvvigionamento?

Le definizioni dei vari ruoli ai sensi del regolamento REACH non sempre corrispondono a quelle utilizzate in altri ambiti.

I dichiaranti possono svolgere più ruoli per una stessa sostanza (e tutti questi ruoli devono essere presi in considerazione).

Siete tenuti a eseguire la registrazione se:

  • fabbricate una sostanza, ovvero se producete o estraete una sostanza; 
  • siete responsabili dell’importazione di una sostanza all’interno del SEE, ovvero siete responsabili dell’introduzione fisica della sostanza (in quanto tale, contenuta in una miscela o in un articolo) nel territorio del SEE. Tuttavia, non siete soggetti all’obbligo di registrazione se:
    • tutti i vostri fornitori hanno nominato un rappresentante esclusivo; oppure 
    • reimportate una sostanza registrata; oppure 
    • la vostra sostanza è assoggettata a controllo doganale, in previsione di una riesportazione; 
  • producete o importate un articolo, ovvero incorporate una sostanza o una miscela all’interno o sulla superficie di un materiale allo scopo di formare un articolo, o siete responsabili dell’importazione nel SEE di un siffatto articolo. Tuttavia, non siete soggetti all’obbligo di registrazione se:
    • la sostanza non è destinata a essere rilasciata; oppure 
    • la sostanza è stata già registrata per lo stesso uso da un’altra impresa; 
  • siete stati nominati rappresentanti esclusivi, ovvero i vostri fornitori stabiliti al di fuori del SEE (fabbricanti o produttori di un articolo o di una miscela) vi hanno nominato rappresentanti affinché ottemperiate agli obblighi imposti dal REACH che altrimenti ricadrebbero sui loro importatori. 

 

Non siete tenuti a eseguire la registrazione se:

  • distribuite una sostanza, ovvero immagazzinate e immettete sul mercato una sostanza, in quanto tale o contenuta in miscele, per conto di terzi; 
  • siete responsabili del riempimento, ovvero trasferite sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell’ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio); 
  • siete responsabili della formulazione, ovvero producete miscele (per esempio vernici, adesivi, detergenti, kit diagnostici) che sono generalmente fornite più a valle nella catena di approvvigionamento; 
  • siete utilizzatori finali, ovvero utilizzate prodotti chimici, ma non li fornite più a valle nella catena di approvvigionamento.