I nanomateriali ai sensi del regolamento sui biocidi

I nanomateriali sono sostanze chimiche o materiali fabbricati ed utilizzati su scala molto piccola. La loro struttura ha grandezze comprese fra 1 e 100 nm circa, per almeno una delle dimensioni.

I nanomateriali presentano caratteristiche uniche e più marcate rispetto allo stesso materiale privo delle caratteristiche di nanoscala. Pertanto, le proprietà fisico-chimiche dei nanomateriali possono differire da quelle della sostanza sfusa o da particelle di dimensioni maggiori.

La nanotecnologia è in rapida espansione. Sul mercato europeo è già presente un gran numero di prodotti contenenti nanomateriali (ad esempio batterie, rivestimenti, indumenti antibatterici, cosmetici e prodotti alimentari). I nanomateriali offrono opportunità tecniche e commerciali ma possono comportare rischi per l'ambiente e preoccupazioni per la salute e la sicurezza dell'uomo e degli animali.

 

 

Il regolamento sui biocidi dispone di disposizioni specifiche peri nanomateriali. Tali disposizioni si applicano a prodotti e sostanze che soddisfano i criteri definiti dal regolamento sui biocidi. Queste definizioni si basano sulla raccomandazione della Commissione sulla definizione di nanomateriali.
 
Tali disposizioni si applicano per le sostanze attive e non attive con le seguenti caratteristiche:
  • il 50% o più delle particelle dispone di una dimensione di 1-100 nm per almeno una dimensione
  • Le particelle si trovano allo stato libero, oppure come aggregato o agglomerato
La Commissione può adeguare questa definizione in base al progresso tecnico e scientifico e, a richiesta di uno Stato membro, può decidere se una sostanza specifica è un nanomateriale.
 
In base al regolamento sui biocidi, l'approvazione della sostanza attiva non riguarda la nanoforma di tale sostanza, se non esplicitamente indicato. Per le nanoforme di sostanze attive occorre solitamente preparare un fascicolo separato con tutti i dati necessari.
 
È necessaria una valutazione specifica del rischio se la nanoforma di sostanze attive e non attive viene usata in un biocida. L'etichetta del biocida deve mostrare il nome di ciascuno dei nanomateriali seguito dalla parola "nano" tra parentesi. I prodotti contenenti nanomateriali sono esclusi dalla procedura di autorizzazione semplificata.
 

Monitoraggio e presentazione 

Gli Stati membri devono riferire in merito all'applicazione del regolamento sui biocidi ogni cinque anni. Tale indicazione deve includere informazioni sull'uso dei nanomateriali nei biocidi e sui potenziali rischi identificati. I rapporti devono essere presentati alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione e dovranno includere il periodo fino al 31 dicembre dell'anno che precede la loro presentazione.