Esame delle proposte di sperimentazione

I dichiaranti devono presentare una proposta di sperimentazione se intendono eseguirne una nuova tra quelle elencate negli allegati IX e X del regolamento REACH. L’ECHA esamina (conformemente all’articolo 40 del regolamento REACH) tutte le proposte di sperimentazione presentate dai dichiaranti e si assicura che ciascuna di essa verta sulle informazioni effettivamente richiesta ed eviti sperimentazioni inutili, in particolare quando queste ultime comportano l’utilizzo di animali vertebrati.

Proposte di sperimentazione inammissibili

Vi sono diversi motivi per chiudere un esame della proposta di sperimentazione prima del deferimento alle autorità competenti degli Stati membri. Tra questi vi sono la cessazione della fabbricazione o dell’importazione da parte del dichiarante, il ritiro delle proposte di sperimentazione e l’inammissibilità.

Le proposte di sperimentazione inammissibili sono quelle per cui REACH non prevede un esame della proposta di sperimentazione. Si tratta dei casi in cui:

  1. la proposta riguarda gli end point di cui agli allegati VII e VIII;
  2. la sperimentazione è già in corso o è stata completata;
  3. viene presentata una proposta di sperimentazione anziché i risultati della sperimentazione in risposta a una precedente decisione di un’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 o 2 della direttiva per la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze pericolose (cfr. anche l’articolo 135 del regolamento REACH); 
  4. viene inclusa una proposta di sperimentazione in seguito a una decisione dell’ECHA sul controllo di conformità o sulla valutazione delle sostanze.