Controversie sulla condivisione dei dati

I codichiaranti devono compiere ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni siano determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio.

In ultima istanza, se non è stato raggiunto un accordo, il potenziale dichiarante può avviare una controversia sulla condivisione dei dati dinanzi all'ECHA. La procedura relativa alle controversie sulla condivisione dei dati è gratuita e può essere gestita senza assistenza legale.

Al momento di presentare una controversia sulla condivisione dei dati, i dichiaranti potenziali devono fornire prove documentali a dimostrazione degli sforzi compiuti dalle parti negoziali al fine di giungere a un accordo.

Per garantire un trattamento equo e il diritto al contraddittorio, l'ECHA chiede anche all'altra parte di fornire prove documentali.

L'ECHA valuterà gli sforzi compiuti dalle parti per giungere a un accordo sulla condivisione dei dati e dei relativi costi. Tale valutazione si basa esclusivamente sulle trattative, ossia su tutta la comunicazione documentata tra le parti.

Dopo la valutazione, l'ECHA emana una decisione in cui consente al potenziale dichiarante di fare riferimento ai dati richiesti oppure invita le parti a proseguire le trattative. Versioni non riservate delle decisioni dell'ECHA sulle controversie sono pubblicate online.

Le decisioni relative a controversie sulla condivisione dei dati possono essere impugnate dinanzi alla commissione di ricorso entro tre mesi.