Immediatamente dopo l'inclusione di una sostanza nell'elenco di sostanze candidate, i fornitori di articoli che contengono una tale sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) devono fornire sufficienti informazioni per consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari dell'articolo. In questo caso, i destinatari sono utenti e distributori industriali o professionali, ma non consumatori. Si deve comunicare come minimo il nome della sostanza in questione.
I consumatori possono richiedere informazioni analoghe. Il fornitore dell'articolo è tenuto a fornire queste informazioni gratuitamente entro 45 giorni.
Riferimento giuridico
Articolo 33 (Regolamento REACH)
Elenco di sostanze candidate