Registrazione

Le aziende sono responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l’anno. Inoltre, sono tenute a valutare i pericoli e i potenziali rischi che possono derivare dalla sostanza.

Queste informazioni vengono comunicate all’ECHA tramite un fascicolo di registrazione che contiene le informazioni relative ai pericoli e, se pertinente, una valutazione dei rischi che l’uso della sostanza potrebbe comportare e come gestire tali rischi.

L’obbligo di registrazione si applica alle sostanze in quanto tali, alle sostanze contenute in miscele e a determinate sostanze contenute in articoli. Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del regolamento REACH.

La registrazione si basa sul principio «una sostanza, una registrazione». Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a presentare insieme la loro registrazione. Le informazioni spettrali e analitiche fornite devono essere coerenti e sufficienti a confermare l’identità della sostanza.

La registrazione di una sostanza generalmente prevede il versamento di una tariffa.

 

Sostanze da registrare
 
I potenziali fabbricanti e importatori di sostanze hanno l’obbligo di presentare una richiesta all’ECHA e di registrare la sostanza prima di poterla fabbricare o importare.
 
Tutte le sostanze notificate a norma della direttiva sulle sostanze pericolose (denominata anche NONS) sono considerate registrate ai sensi del regolamento REACH, infatti l’ECHA ha assegnato a tutte le notifiche appositi numeri di registrazione.

 

Chi deve effettuare la registrazione?

Sono tenuti a eseguire la registrazione:

  • fabbricanti o importatori dell’UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
  • produttori o importatori dell’UE di articoli che soddisfano i criteri indicati negli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli;
  • “rappresentanti esclusivi” stabiliti nell’UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di un articolo stabilito al di fuori dell’UE, per l’adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.

 

 

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