Registrazione
Le imprese sono responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno. Inoltre, sono tenute a valutare i pericoli e i potenziali rischi della sostanza.
Queste informazioni vengono comunicate all'ECHA tramite un fascicolo di registrazione che contiene le informazioni relative ai pericoli e, se pertinente, una valutazione dei rischi che l'uso della sostanza potrebbe comportare e le relative misure di gestione dei rischi.
L'obbligo di registrazione si applica alle sostanze in quanto tali, alle sostanze contenute in miscele e a determinate sostanze contenute in articoli. Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del regolamento REACH.
La registrazione si basa sul principio "una sostanza, una registrazione". Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a presentare insieme la loro registrazione. Le informazioni spettrali e analitiche fornite devono essere coerenti e sufficienti a confermare l'identità della sostanza.
La registrazione di una sostanza generalmente prevede il versamento di una tariffa.
Sostanze soggette a un regime transitorio
- sostanze elencate nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- sostanze che sono state fabbricate nell'UE (inclusi i paesi che sono entrati a far parte dell'Unione il 1° gennaio 2007), ma che non sono state immesse sul mercato dell'UE dopo il 1° giugno 1992;
- sostanze che si qualificano come "ex polimeri".
Sostanze non soggette a un regime transitorio
Sono tenuti a eseguire la registrazione:
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See also
- Substance identification
- Registered substances
- Registration statistics
- REACH Legislation
- Fee Regulation (under Implementing Legislation)
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