- ECHA
- Legislazione
- REACH
- Comunicazione nella catena di approvvigionamento
- Fabbricanti
- Responsibilities
Fabbricanti
-
REACH
- Comprendere il regolamento REACH
- Identificazione della sostanza
- Registrazione
- Valutazione
- Autorizzazione
- Restrizione
- Comunicazione nella catena di approvvigionamento
- Elenco di sostanze candidate presenti in articoli
- Legislazione
- Sperimentazione sugli animali ai sensi del regolamento REACH
- Applicazione
- Nanomateriali
- Valutazione delle esigenze normative
- PBT assessment
- Endocrine disruptor assessment
-
Cooperation with authorities and stakeholders
- RIME+ Platform
- Gruppo di esperti PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche)
- Gruppo di esperti sugli interferenti endocrini
- REACH Exposure Expert Group
- Gruppo di lavoro PETCO
- Plastic additives initiative
- Metals and Inorganics Sectoral Approach
- ECHA-CEFIC collaboration on dossier compliance
- Sostanze potenzialmente problematiche
Fabbricanti
Fabbricanti
Il fabbricante ha la responsabilità di consigliare ai propri clienti come usare le sostanze chimiche in sicurezza.
Il modo migliore per fare ciò è attraverso la scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS).
Il regolamento REACH stabilisce i casi in cui è richiesta la scheda di dati di sicurezza, nonché il contenuto e il formato della stessa. La parte «estesa» si riferisce allo scenario d’esposizione (ES) e deve essere fornita qualora la sostanza pericolosa venga registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno. Lo scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e ambientale a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro. Il formato dello scenario d’esposizione non è definito dal regolamento REACH, ma le parti interessate si sono adoperate per armonizzare la struttura e le frasi utilizzate.
Per maggiori informazioni, si veda la Guida interattiva dell’ECHA sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d’esposizione.
Comunicazione a ritroso lungo la catena di approvvigionamento
I clienti hanno il diritto e in alcuni casi l’obbligo di comunicare informazioni a ritroso lungo la catena di approvvigionamento. Hanno il diritto di comunicare a ritroso al proprio fornitore tale uso, al fine della sua successiva registrazione. Tale comunicazione può inoltre essere effettuata attraverso le organizzazioni di settore tramite una mappa degli usi di settore.
I vostri clienti hanno inoltre l’obbligo di comunicare a monte qualsiasi nuova informazione su proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati, e ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che è stata loro fornita. Per questo motivo, in qualità di fabbricante, dovreste prevedere procedure per facilitare questa comunicazione a ritroso.