Fabbricanti

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Il fabbricante ha la responsabilità di consigliare ai propri clienti come usare le sostanze chimiche in sicurezza.

Il modo migliore per fare ciò è attraverso la scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS).

Il regolamento REACH stabilisce i casi in cui è richiesta la scheda di dati di sicurezza, nonché il contenuto e il formato della stessa. La parte «estesa» si riferisce allo scenario d’esposizione (ES) e deve essere fornita qualora la sostanza pericolosa venga registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno. Lo scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e ambientale a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro. Il formato dello scenario d’esposizione non è definito dal regolamento REACH, ma le parti interessate si sono adoperate per armonizzare la struttura e le frasi utilizzate.

Per maggiori informazioni, si veda la Guida interattiva dell’ECHA sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d’esposizione.

Comunicazione a ritroso lungo la catena di approvvigionamento

I clienti hanno il diritto e in alcuni casi l’obbligo di comunicare informazioni a ritroso lungo la catena di approvvigionamento. Hanno il diritto di comunicare a ritroso al proprio fornitore tale uso, al fine della sua successiva registrazione. Tale comunicazione può inoltre essere effettuata attraverso le organizzazioni di settore tramite una mappa degli usi di settore.

I vostri clienti hanno inoltre l’obbligo di comunicare a monte qualsiasi nuova informazione su proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati, e ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che è stata loro fornita. Per questo motivo, in qualità di fabbricante, dovreste prevedere procedure per facilitare questa comunicazione a ritroso.