Ricerca e sviluppo

I test e gli esperimenti effettuati a fini di ricerca e sviluppo utilizzando biocidi non autorizzati e i loro principi attivi (non approvati) devono essere registrati e possono richiedere una notifica se sussiste la possibilità di rilascio nell'ambiente.

Documentazione

Il responsabile di esperimenti o test redige e conserva la documentazione scritta contenente le seguenti informazioni:

  1. identità del prodotto o del principio attivo;
  2. informazioni sull'etichettatura;
  3. quantità somministrate;
  4. le informazioni di contatto relative alle persone che hanno ricevuto il principio attivo o il prodotto;
  5. un fascicolo contenente tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sulla salute dell'uomo o degli animali o all'impatto sull'ambiente.

Queste informazioni devono essere trasmesse, su richiesta, all'autorità competente.

Notifiche

È necessaria una notifica se il test o l'esperimento possono comportare la dispersione nell'ambiente del biocida contenente un principio attivo. La notifica deve essere inviata all'autorità competente prima che l'esperimento o il test relativo al prodotto/al principio attivo abbia luogo. La comunicazione deve includere tutte le informazioni elencate sopra (ad eccezione del punto 4) nonché ogni altra informazione pertinente richiesta dalle autorità competenti.

Se l'autorità competente non emette un parere entro 45 giorni dalla notifica, l'esperimento o test oggetto della notifica può essere effettuato.

Se l'esperimento o il test proposto può avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali oppure un impatto negativo inaccettabile sull'ambiente, l'autorità competente può vietarlo. L'autorità competente può anche decidere di autorizzare il test subordinandone la realizzazione alle condizioni ritenute necessarie per prevenire conseguenze negative, per esempio limitando la quantità dei prodotti o delle sostanze attive nell'esperimento o test oppure limitando e proteggendo le aree da trattare. L'autorità competente deve informare la Commissione europea e le autorità competenti negli altri paesi in merito alle sue decisioni.