Articoli trattati

Il regolamento relativo ai biocidi (BPR) stabilisce norme per l’uso di articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

A norma del regolamento, gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell’UE. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla direttiva sui biocidi (abrogata dal BPR dal 1° settembre 2013) in base alla quale gli articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con sostanze non approvate nell’UE (come ad esempio i divani e le scarpe contenenti DMF).

Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell’articolo che commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

Etichettatura degli articoli trattati

I fabbricanti e gli importatori di articoli trattati devono assicurare che l’etichettatura dei prodotti sia conforme sia al regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sia ai requisiti aggiuntivi definiti dal regolamento sui biocidi.

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede che i fabbricanti e gli importatori di articoli trattati etichettino gli articoli trattati: 

  1. in presenza di un’indicazione che l’articolo trattato ha proprietà biocide;
     
  2. quando è un requisito delle condizioni d’approvazione del principio attivo contenuto nel biocida usato per trattare l’articolo.

Le etichette devono essere facilmente comprensibili e visibili per i consumatori.

Misure transitorie per gli articoli trattati

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede un certo numero di misure per facilitare la transizione dal sistema della direttiva relativa ai biocidi (BPD) al nuovo regolamento.

Dal 1° settembre 2013, i principi attivi contenuti in un biocida usato negli articoli trattati devono essere o elencati nell’allegato I, o già approvati o in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto.

Per i principi attivi non ancora in fase di approvazione al 1° settembre 2013 è stato previsto un periodo transitorio (articolo 94 del BPR). I fascicoli di domanda completi sul principio attivo devono essere trasmessi entro il 1° settembre 2016.

Dopo il 1° marzo 2017 non sarà più possibile immettere sul mercato dellʼUE articoli trattati con (o che incorporino intenzionalmente) un biocida contenente un principio attivo non precedentemente autorizzato, elencato nellʼallegato I o in fase di valutazione.

Se la domanda di approvazione del principio attivo viene respinta (per esempio per mancato pagamento della relativa tariffa), oppure viene adottata una decisione di non approvazione, gli articoli che sono stati trattati con o che incorporano un biocida contenente questo principio attivo, non dovranno più essere commercializzati una volta trascorsi 180 giorni da tale decisione.

Maggiori informazioni sui principi attivi consentiti negli articoli trattati sono disponibili nel documento riportato nella sezione «See also» (Vedi anche).