Autorizzazione degli stessi biocidi

Per rispondere alle esigenze delle imprese e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, il regolamento sulla procedura di autorizzazione di uno stesso biocida (regolamento n. 414/2013, modificato dal regolamento 2016/1802) introduce la possibilità di passare da autorizzazioni o mercati più ampi ad autorizzazioni o mercati più ristretti ossia, rispettivamente, da un gruppo di biocidi a un sottogruppo costituito da uno o più «membri del gruppo» o da unʼautorizzazione a livello dell’Unione a unʼautorizzazione nazionale.

È possibile richiedere lʼautorizzazione di un singolo prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida autorizzato (il «prodotto di riferimento») o per il quale è stata presentata una domanda di autorizzazione (il «futuro prodotto di riferimento»),

a prescindere dal fatto che il prodotto di riferimento corrispondente sia un singolo prodotto o un determinato prodotto di un gruppo di biocidi.

Inoltre si può richiedere unʼautorizzazione nazionale a partire da un prodotto di riferimento che sia autorizzato o sia oggetto di una domanda di autorizzazione a livello dellʼUnione.

Questo regolamento riguarda anche i prodotti soggetti alla procedura di autorizzazione semplificata.

È altresì possibile domandare lʼautorizzazione di uno stesso gruppo di biocidi - a livello di Unione o nazionale oppure secondo procedura semplificata - a partire da un (futuro) gruppo di riferimento.

La procedura per la domanda di autorizzazione di uno stesso biocida dà luogo a unʼautorizzazione indipendente ma con la stessa data di scadenza determinata per il prodotto (o il gruppo di prodotti) di riferimento. Queste autorizzazioni hanno un numero diverso rispetto a quello del prodotto di riferimento e possono essere modificate o annullate indipendentemente da questʼultimo.

Le domande di autorizzazione relative a uno stesso biocida, esattamente come tutte le altre di cui al regolamento sui biocidi, devono essere presentate attraverso R4BP 3.

Informazioni e istruzioni relative alla presentazione e al trattamento della domanda di autorizzazione di uno stesso biocida possono essere trovate nei pertinenti manuali sulle modalità di presentazione disponibili sul sito web dellʼECHA. Informazioni di carattere più prettamente normativo sono reperibili nel capitolo della guida pratica dedicato allʼautorizzazione di uno stesso biocida.