Classificazione delle sostanze e delle miscele

Un principio fondamentale del regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) è l’"autoclassificazione" di una sostanza o di una miscela da parte del fabbricante, dell’importatore o dell’utilizzatore a valle.

Ciò comporta l’identificazione dei pericoli della sostanza o della miscela e la comparazione delle informazioni sui pericoli con i criteri stabiliti nel regolamento CLP. La classificazione si basa sulle proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela e non sulla probabilità di esposizione e sulle considerazioni in materia di rischio.

L’autoclassificazione mira a stabilire se una sostanza o una miscela chimica presenti pericoli fisici, per la salute e/o per l’ambiente e a comunicare correttamente tali pericoli, tramite un’etichettatura adeguata, nella catena di approvvigionamento quando il prodotto è immesso sul mercato, indipendentemente dal volume della sostanza o della miscela prodotta.

Autoclassificazione

Nell’ambito del regolamento CLP, una sostanza deve essere autoclassificata se non presenta una classificazione armonizzata nell’allegato VI al regolamento CLP e se presenta proprietà pericolose. Per una sostanza che presenta già una classificazione armonizzata (una voce nell’allegato VI al regolamento CLP), la classificazione armonizzata di pericolo è giuridicamente vincolante per le classi di pericolo e le differenziazioni di cui alla voce. Le classi di pericolo e le differenziazioni non contemplate nella voce devono essere valutate e autoclassificate, a seconda dei casi.

Una classificazione armonizzata può prevedere delle eccezioni se giustificate, ad es., da uno stato fisico o da una forma fisica diversi della sostanza immessa sul mercato o da una nota associata alla voce dell’allegato VI. Inoltre, una classificazione indicata nell’allegato VI come classificazione minima deve essere valutata sulla base delle informazioni disponibili e, nel caso in cui esistano dati che conducano alla classificazione della sostanza in una categoria più severa di quella minima, occorre utilizzare la categoria più severa.

Vanno attentamente valutate altre incertezze relative alla "traduzione" dei pericoli dalla direttiva sulle sostanze pericolose (DSD) al regolamento CLP. In ogni caso, quando una sostanza viene autoclassificata (in aggiunta alla classificazione armonizzata nell’allegato VI al regolamento CLP), le decisioni devono essere giustificate e concordate, se del caso, con altri fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle.

Per una sostanza attualmente non inclusa nella voce dell’allegato VI (ovvero, la sostanza non presenta una classificazione armonizzata per nessuna classe di pericolo), tutte le classi di pericolo pertinenti devono essere valutate dal fabbricante o dall’importatore e l’autoclassificazione deve essere applicata a tutte le classi di pericolo per cui i criteri di classificazione risultano soddisfatti.

Le miscele devono essere sempre autoclassificate prima di essere immesse sul mercato, in quanto non sono soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH).

Per ottenere un’autoclassificazione, il classificatore deve raccogliere tutte le informazioni disponibili e valutarne l’adeguatezza e l’attendibilità. Le informazioni devono quindi essere valutate in base ai criteri di classificazione e deve essere decisa la classificazione corrispondente.

La classificazione delle miscele segue un processo simile. Esse possono essere classificate in base ai dati relativi alla miscela stessa, ai dati relativi a miscele simili testate o ai dati sui singoli componenti della miscela.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici o scientifici e stabilire se debba essere eseguita una nuova valutazione dell’autoclassificazione della sostanza o della miscela che immettono sul mercato.