Comprendere il regolamento CLP

Il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) ((CE) n. 1272/2008) si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.

Il regolamento CLP ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE (DSD)), la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE (DPD)) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, a partire dal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CPL è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Esso impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato.

Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comunicazione di pericolo.

Quando le informazioni pertinenti (ad es. dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli di una sostanza o di una miscela vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo. Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano pericoli fisici, per la salute, per l’ambiente e ulteriori pericoli.

Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori. L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.

Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell’etichetta: pittogrammi, avvertenze e dichiarazioni standard concernenti il pericolo, la prevenzione, la reazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, per ciascuna classe e categoria di pericolo. Esso stabilisce anche le norme generali relative all’imballaggio, che garantiscono la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose. Oltre alla comunicazione dei pericoli attraverso le prescrizioni in materia di etichettatura, il regolamento CLP costituisce anche la base per numerose disposizioni legislative sulla gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche.   

Inoltre, rientrano nel regolamento CLP i seguenti processi:

Classificazione ed etichettatura armonizzate

La classificazione e l’etichettatura di certe sostanze chimiche pericolose sono armonizzate per assicurare un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione europea.

Gli Stati membri e i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono formulare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) per una sostanza. Solo gli Stati membri possono formulare una proposta di revisione di un’armonizzazione esistente e presentare le proposte di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, se una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.

Denominazioni chimiche alternative nelle miscele

Tramite questo processo, i fornitori possono richiedere l’uso di una denominazione chimica alternativa per una sostanza presente in una miscela, al fine di proteggere la natura riservata della loro attività e, in particolare, i loro diritti di proprietà intellettuale. Le richieste relative all’utilizzo di denominazioni chimiche alternative approvate dall’ECHA sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE.

Inventario C&L

L’obbligo di notifica previsto dal regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere le informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze che immettono sul mercato all’inventario C&L tenuto dall’ECHA.

Centri antiveleni

Nel 2017 è stato aggiunto al regolamento CLP il nuovo allegato VIII, che mette in atto le prescrizioni armonizzate in materia di informazione per le notifiche previste dall’articolo 45. Tali informazioni vengono trasmesse agli organismi designati nello Stato membro e sono utilizzate per la risposta di emergenza sanitaria (i centri antiveleni).

L’allegato VIII definisce un identificatore unico di formula (UFI) da apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra una miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione per la risposta di emergenza sanitaria.