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- Notifica all'inventario delle classificazioni e delle etichettature
Chi deve presentare una notifica e che cosa può contenere quest'ultima?
Chi deve presentare una notifica e che cosa può contenere quest'ultima?
La notifica di una sostanza nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature deve avvenire entro un mese dalla sua immissione sul mercato e il notificante:
- si fabbrichi la sostanza e questa sia soggetta all'obbligo di registrazione a norma del regolamento REACH; oppure
- si importi la sostanza e questa sia soggetta all'obbligo di registrazione a norma del regolamento REACH; oppure
- si fabbrichi o si importi la sostanza e questa sia classificata come pericolosa, a prescindere dal quantitativo; oppure
- si importi una miscela contenente la sostanza che sia classificata come pericolosa e sia presente in quantitativi superiori al limite di concentrazione pertinente, con la conseguente classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del regolamento CLP; oppure
- si importi un articolo contenente sostanze soggette all'obbligo di registrazione in base all'articolo 7 del regolamento REACH.
I rappresentanti esclusivi (OR) possono trasmettere le informazioni necessarie per la notifica all'inventario come parte di un fascicolo di registrazione REACH. Laddove sia necessaria una notifica separata dell'inventario, l'importatore o gli importatori appartenenti all'UE saranno, di norma, tenuti a presentare la notifica.
Quale primo passo, occorre leggere la Guida pratica 7: come notificare le sostanze per l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (vedere sotto) che aiuta a capire se si ha l'obbligo di notificare la propria sostanza per l'inventario. La guida fornisce inoltre un'introduzione in cui si indica in quale modo effettuare la notifica nella pratica. Maggiori dettagli sulle prescrizioni in materia di informazioni e sugli strumenti per la notifica sono reperibili seguendo i link riportati di seguito o nella barra laterale.
Ogni notifica deve includere:
- nome e dati di contatto del notificante;
- identità della sostanza, compresi nome e altri identificatori, informazioni relative a formula molecolare e strutturale, composizione, tipo e quantità di additivi;
- classificazione della sostanza in base ai criteri del regolamento CLP;
-
motivo della "non classificazione" qualora la sostanza sia classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni indicando se ciò è dovuto al fatto che
- mancano dati,
- i dati non sono concludenti,
- i dati sono concludenti per la non classificazione;
- limiti di concentrazione specifici o fattori M, se del caso, con una giustificazione della loro fissazione;
- elementi dell'etichetta, fra cui i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari.
In determinate condizioni le società possono mantenere riservata la denominazione IUPAC di una sostanza quando la notificano all'inventario delle classificazioni e delle etichettature. La denominazione IUPAC può essere considerata riservata e può pertanto non essere pubblicata in detto inventario nei seguenti casi:
- sostanze non soggette a regime transitorio;
-
sostanze utilizzate solo in uno o più dei seguenti casi:
- come sostanze intermedie;
- nell'attività scientifica di ricerca e sviluppo, o
- nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.
Per mantenere riservata la denominazione IUPAC, le società devono inserire nel proprio fascicolo IUCLID
- una giustificazione che indichi chiaramente se la sostanza interessata è una sostanza non soggetta a regime transitorio ovvero è utilizzata come sostanza intermedia, nell'attività scientifica di ricerca e sviluppo o nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi;
- una denominazione alternativa che l'ECHA possa utilizzare a fini di divulgazione.
Solo IUCLID 5 può essere utilizzato per inserire questi segnalatori di riservatezza; le modalità da seguire sono illustrate nella parte 12 del manuale per la presentazione dei dati.
Non è prevista alcuna tariffa per i segnalatori di riservatezza nella notifica della classificazione ed etichettatura.
La denominazione alternativa fornita in una notifica della classificazione ed etichettatura a fini di divulgazione non può essere automaticamente utilizzata per altri scopi. È necessaria un'apposita richiesta al fine di usare una denominazione alternativa per una sostanza in una miscela in una scheda di dati di sicurezza o in una etichetta.
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