Chi deve presentare una notifica e che cosa può contenere quest'ultima?

La notifica di una sostanza nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature deve avvenire entro un mese dalla sua immissione sul mercato e il notificante:

  • si fabbrichi la sostanza e questa sia soggetta all'obbligo di registrazione a norma del regolamento REACH; oppure
  • si importi la sostanza e questa sia soggetta all'obbligo di registrazione a norma del regolamento REACH; oppure
  • si fabbrichi o si importi la sostanza e questa sia classificata come pericolosa, a prescindere dal quantitativo; oppure
  • si importi una miscela contenente la sostanza che sia classificata come pericolosa e sia presente in quantitativi superiori al limite di concentrazione pertinente, con la conseguente classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del regolamento CLP; oppure
  • si importi un articolo contenente sostanze soggette all'obbligo di registrazione in base all'articolo 7 del regolamento REACH.

 

Rappresentante esclusivo o importatore – chi deve presentare la notifica?

I rappresentanti esclusivi (OR) possono trasmettere le informazioni necessarie per la notifica all'inventario come parte di un fascicolo di registrazione REACH. Laddove sia necessaria una notifica separata dell'inventario, l'importatore o gli importatori appartenenti all'UE saranno, di norma, tenuti a presentare la notifica.

 
Se, per esigenze di riservatezza, gli operatori non appartenenti all'UE preferiscono non svelare la composizione delle proprie sostanze o miscele ai propri importatori UE, possono nominare uno degli importatori affinché effettui la notifica per conto degli altri importatori (notifica in qualità di gruppo). 
 
In alternativa, una parte terza, che non sia un fabbricante o un importatore (per esempio un rappresentante esclusivo che è già stato designato ai fini della registrazione in ambito REACH), può trasmettere una notifica di gruppo per conto degli importatori appartenenti all'UE. Detta parte terza può trasmettere la notifica ma non può assumersi gli obblighi degli importatori che costituiscono parte del gruppo. Se si decide di procedere in tal senso, l'entità responsabile della trasmissione deve essere in grado di documentare che ha ricevuto l'incarico di agire per conto e in nome del fabbricante/importatore o dei fabbricanti/degli importatori che fanno parte del gruppo e che questi sono consapevoli di essere pienamente ed esclusivamente responsabili dell'adempimento degli obblighi associati alla notifica.
 
Può essere necessario rendere disponibili alle autorità competenti e alle autorità preposte all'applicazione delle normative la documentazione correlata alla creazione di tale gruppo di fabbricanti e importatori nonché le informazioni e i dati su cui si basano le C&L.
 

 

Cosa devo fare prima di tutto?

Quale primo passo, occorre leggere la Guida pratica 7: come notificare le sostanze per l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (vedere sotto) che aiuta a capire se si ha l'obbligo di notificare la propria sostanza per l'inventario. La guida fornisce inoltre un'introduzione in cui si indica in quale modo effettuare la notifica nella pratica. Maggiori dettagli sulle prescrizioni in materia di informazioni e sugli strumenti per la notifica sono reperibili seguendo i link riportati di seguito o nella barra laterale.

 

What should the notification include?

Ogni notifica deve includere:

  • nome e dati di contatto del notificante;
  • identità della sostanza, compresi nome e altri identificatori, informazioni relative a formula molecolare e strutturale, composizione, tipo e quantità di additivi;
  • classificazione della sostanza in base ai criteri del regolamento CLP;
  • motivo della "non classificazione" qualora la sostanza sia classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni indicando se ciò è dovuto al fatto che
    • mancano dati,
    • i dati non sono concludenti,
    • i dati sono concludenti per la non classificazione;
  • limiti di concentrazione specifici o fattori M, se del caso, con una giustificazione della loro fissazione;
  • elementi dell'etichetta, fra cui i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari.

 

Riservatezza delle denominazioni IUPAC

In determinate condizioni le società possono mantenere riservata la denominazione IUPAC di una sostanza quando la notificano all'inventario delle classificazioni e delle etichettature. La denominazione IUPAC può essere considerata riservata e può pertanto non essere pubblicata in detto inventario nei seguenti casi:

  • sostanze non soggette a regime transitorio;
  • sostanze utilizzate solo in uno o più dei seguenti casi:
    • come sostanze intermedie;
    • nell'attività scientifica di ricerca e sviluppo, o
    • nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.

Per mantenere riservata la denominazione IUPAC, le società devono inserire nel proprio fascicolo IUCLID

  1. una giustificazione che indichi chiaramente se la sostanza interessata è una sostanza non soggetta a regime transitorio ovvero è utilizzata come sostanza intermedia, nell'attività scientifica di ricerca e sviluppo o nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi;
  2. una denominazione alternativa che l'ECHA possa utilizzare a fini di divulgazione.

Solo IUCLID 5 può essere utilizzato per inserire questi segnalatori di riservatezza; le modalità da seguire sono illustrate nella parte 12 del manuale per la presentazione dei dati.

Non è prevista alcuna tariffa per i segnalatori di riservatezza nella notifica della classificazione ed etichettatura.

La denominazione alternativa fornita in una notifica della classificazione ed etichettatura a fini di divulgazione non può essere automaticamente utilizzata per altri scopi. È necessaria un'apposita richiesta al fine di usare una denominazione alternativa per una sostanza in una miscela in una scheda di dati di sicurezza o in una etichetta.