Adattamenti

Un adattamento a una prescrizione in materia di informazione standard implica che, invece di fornire le informazioni specifiche richieste, si fornisce una giustificazione per l’uso di altre informazioni disponibili, la quale deve basarsi su norme generali, come indicato nell’allegato XI del regolamento REACH, o su norme specifiche per ciascuna prescrizione in materia di informazione riportata nella colonna 2 degli allegati da VII a X.

 

Per effettuare adattamenti alle prescrizioni in materia di informazione:
  • seguire e applicare le norme generali e specifiche per gli adattamenti a norma del regolamento REACH;
  • consultare le relative norme e indicare chiaramente la propria giustificazione.
  • Ad esempio, se si sta fornendo una previsione di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (QSAR), fare riferimento e seguire le norme di cui all’allegato XI, sezione 1.3, del regolamento REACH. Allo stesso modo, se si sta fornendo un metodo del read-across, fare riferimento e seguire le norme di cui all’allegato XI, sezione 1.5, del regolamento REACH. Queste considerazioni valgono per tutte le previsioni QSAR o read-across, comprese quelle preparate con il supporto del QSAR toolbox dell’OCSE.

 

Giustificare e documentare adeguatamente l’adattamento
  • Le informazioni fornite per mezzo di un adattamento devono essere attendibili come se venissero generate avvalendosi della sperimentazione richiesta per ottemperare alle prescrizioni in materia di informazione.
  • Assicurarsi che i risultati dell’adattamento siano adeguati per la classificazione e l’etichettatura e per la valutazione del rischio. In caso contrario, l’adattamento sarà respinto dall’ECHA.
  • Alcuni adattamenti non possono mai essere accettati. Ad esempio, l’ECHA non è attualmente a conoscenza di metodi in vitro o modelli QSAR che prevedano in modo affidabile gli endpoint di livello superiore, anche per studi di tossicità a dose ripetuta, cancerogenicità, tossicità per lo sviluppo o la riproduzione.
  • L’ECHA può valutare solo le informazioni fornite nel proprio fascicolo di registrazione. Ciò significa che per ogni fonte di informazioni è necessario un record di studio dell’endpoint contenente un sommario di studi o un sommario di studi esauriente. Ciò vale anche per valori calcolati o stimati.
  • Se l’ECHA non accetta l’adattamento, si riceverà una decisione in cui sono spiegati i motivi per cui l’adattamento è stato respinto e si chiede lo svolgimento di una sperimentazione standard e la sua presentazione entro un determinato termine.
  • Considerare se sia possibile migliorare l’adattamento respinto o fornire un nuovo adattamento valido che ponga rimedio alle carenze elencate nella decisione dell’ECHA. Se ciò non è possibile entro il termine previsto, occorrerà eseguire la sperimentazione standard richiesta nella decisione.

 

Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività – approcci (Q)SAR
  • È possibile fare affidamento su dati provenienti da modelli di calcolo soltanto se si è in grado di garantire che il modello è scientificamente valido, la propria sostanza rientra nel campo di applicabilità del modello e la previsione è adeguata per l’endpoint normativo in questione. Per poter valutare i dati in modo indipendente occorre fornire la relativa documentazione nel fascicolo. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, l’adattamento sarà respinto dall’ECHA.

 

Metodi del read-across
  • Occorre dimostrare che la sostanza registrata (la sostanza bersaglio) potrebbe avere proprietà (eco)tossicologiche analoghe a quelle delle sostanze a partire dalle quali si desidera effettuare un read-across (le sostanze di base). È dunque necessario prevedere le proprietà della sostanza bersaglio in base ai risultati degli studi con le sostanze di base.

Accertare l’analogia strutturale:

  • Per applicare il metodo del read-across, occorre dimostrare che le sostanze bersaglio e quelle di base sono analoghe a livello strutturale. Riportare la composizione delle proprie sostanze e dei materiali di sperimentazione disponibili.
  • Fornire informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e informazioni analitiche sia della sostanza di base che della sostanza bersaglio.
  • Per accertare l’analogia strutturale nel caso di sostanze multi-componente e di composizione sconosciuta o variabile, di prodotti di una reazione complessa o di materiali biologici (UVCB), occorre altresì spiegare le differenze e le analogie dei componenti fra le sostanze bersaglio e quelle di base. Ciò significa fornire informazioni sull’identità e sulla concentrazione di tali componenti, nonché sulla variabilità della loro concentrazione. Il risultato deve essere confrontato fra le sostanze bersaglio e quelle di base.
  • Ciò comprende informazioni dettagliate sulla composizione dei materiali di sperimentazione effettivamente utilizzati negli studi con sostanze di base. Occorre inoltre spiegare l’impatto di tali differenze sulla previsione delle proprietà pericolose.
  • Se è tecnicamente impossibile o impraticabile identificare e quantificare tutti i componenti delle sostanze UVCB, è necessario prendere in considerazione altre tecniche per stimare il confronto quantitativo e qualitativo delle composizioni fra le sostanze bersaglio e quelle di base. È più probabile che l’adattamento basato sul read-across sia accettato se si è in grado di dimostrare di aver compiuto sforzi per raggiungere questo obiettivo.

Definire il gruppo o la categoria:

  • Identificare chiaramente il gruppo di sostanze: se si crea una categoria di sostanze, definire i criteri di inclusione e di esclusione.

Fornire un’ipotesi per la previsione delle proprietà:

  • È possibile accettare un adattamento basato sul metodo del read-across soltanto se si indica un’ipotesi credibile di read-across, con una giustificazione adeguata e dati attendibili per ogni endpoint.
  • Se l’ipotesi si basa su un’analogia a livello di (bio)trasformazione, occorre fornire dati, per esempio, sulla tossicocinetica o sul metabolismo.
  • Se l’ipotesi si basa su un’analogia strutturale che comporta proprietà simili, occorre disporre di dati affidabili e pertinenti sugli endpoint inferiori, per quanto riguarda sia le sostanze di base che quelle bersaglio, per confermare l’ipotesi e la possibilità di formulare la previsione. Ciò è possibile attraverso l’integrazione dei dati, ad esempio facendo riferimento alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’allegato VII o VIII.

Prevedere le proprietà della sostanza bersaglio:

  • Descrivere le analogie e le differenze strutturali fra la sostanza bersaglio e quella di base. Spiegare in che modo le differenze strutturali possano (o non possano) incidere sulle proprietà previste della sostanza bersaglio. Sostenere le affermazioni con prove.
  • Fornire una matrice di dati con tutte le informazioni fisico-chimiche ed (eco)tossicologiche disponibili per migliorare il confronto delle proprietà e la previsione di quelle sconosciute.
  • Occorre essere realistici nell’analisi delle lacune dei propri dati. Gli studi utilizzati come fonte di dati per il read-across devono essere affidabili e adeguati alle prescrizioni in materia di informazione.
  • Corroborare la propria ipotesi con informazioni che consentano di confrontare direttamente la sostanza bersaglio con quella di base. I casi che non presentano informazioni sperimentali sui pericoli per la sostanza bersaglio vengono solitamente scartati.
  • Occorre fornire informazioni comparabili per ciascun endpoint: ad esempio, i dati sulla tossicità a dose ripetuta non supportano necessariamente la tossicità per la riproduzione o lo sviluppo. Il metodo del read-across è solitamente specifico agli endpoint.
  • Occorre spiegare perché le proprietà delle sostanze bersaglio possono essere previste a partire dalle altre sostanze del gruppo. Spiegare le tendenze addotte a supporto della propria previsione, ivi comprese tutte le incongruenze e il loro impatto sulla previsione stessa.
  • Fornire sommari esaurienti per ogni studio utilizzato come fonte a supporto del read-across.
  • Utilizzare il quadro di valutazione del read-across (RAAF) dell’ECHA come controprova del fatto che l’adattamento basato sul metodo del read-across è esauriente e completo.
  • È possibile fare affidamento esclusivamente su dati relativi a sostanze strutturalmente simili/analoghe se si può accedere legittimamente ai rapporti di studi e ad altri dati pertinenti generati per mezzo di tali sostanze.
  • Applicare la previsione dei pericoli alla sostanza bersaglio: classificare e attuare misure di gestione dei rischi basate sulla previsione.

 

Adattamenti basati sul peso dell’evidenza
  • È necessaria una giustificazione documentata dei motivi per cui le fonti di informazione forniscono una conclusione sulla prescrizione in materia di informazione in questione.
    • In linea di principio, qualsiasi informazione può far parte del peso dell’evidenza. Il peso (contributo) di una singola fonte di informazione dipende dalla sua pertinenza per l’endpoint in questione e dalla sua attendibilità.
    • La pertinenza è la misura in cui i dati e le sperimentazioni sono appropriati, vale a dire se le informazioni sono pienamente attendibili, quale contributo apportano alla conclusione generale sulla prescrizione in materia di informazione in questione.
    • L’attendibilità è la misura in cui le informazioni sono corrette, ossia la qualità intrinseca delle stesse. È strettamente collegata al metodo di sperimentazione utilizzato per generare i dati.
  • I metodi del read-across possono essere utilizzati nell’ambito di un adattamento basato sul peso dell’evidenza. Occorre dimostrare una previsione attendibile della sostanza di base per provare che le informazioni sono pertinenti. A tal fine è necessaria una giustificazione del read-across, che deve seguire i principi del RAAF.
  • Le informazioni (Q)SAR possono essere utilizzate nell’ambito di un adattamento basato sul peso dell’evidenza se sono adeguatamente documentate e se la sostanza rientra nell’applicabilità del modello utilizzato.
  • Un adattamento basato sul peso dell’evidenza deve consistere in almeno due fonti di informazione pertinenti e attendibili.
  • Tutti gli adattamenti basati sul peso dell’evidenza sono valutati e confrontati con le informazioni che sarebbero normalmente ottenute da uno studio effettuato per ottemperare alla prescrizione in materia di informazione in questione.
    • La completezza è la misura in cui le fonti di informazione disponibili coprono i dati che sarebbero ottenuti dallo studio normalmente effettuato per la prescrizione in materia di informazione in questione, vale a dire un confronto tra i parametri chiave coperti dalle fonti di informazione e i parametri chiave coperti dalle linee guida per la prova di valutazione.
  • La giustificazione basata sul peso dell’evidenza deve riguardare la pertinenza e l’attendibilità di ogni singola fonte di informazione nonché la completezza delle informazioni.
  • L’ECHA può valutare solo le informazioni fornite nel proprio fascicolo di registrazione. Ciò significa che per ogni fonte di informazioni è necessario un record di studio dell’endpoint contenente un sommario di studio o un sommario esauriente di studio. Ciò vale anche per valori calcolati o stimati.

 

Adattamenti basati sull’esposizione
  • Sulla base degli scenari di esposizione sviluppati nella relazione sulla sicurezza chimica può essere omessa la sperimentazione di cui all’allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità di quanto disposto dagli allegati IX e X. A supporto di un adattamento basato sull’esposizione occorre fornire gli scenari di esposizione nella CSR. Ciò vale anche se gli scenari di esposizione non sono richiesti in base alla classificazione attuale della sostanza.
  • È necessario fornire una giustificazione e una documentazione adeguate. La giustificazione deve essere basata su una valutazione dell’esposizione approfondita e rigorosa, in conformità del punto 5 dell’allegato I.
  • Al punto 3.2, lettera a), dell’allegato XI si richiede una valutazione quantitativa dell’esposizione. Affinché l’adattamento sia accettabile, i dati di prova disponibili devono consentire di ricavare un DNEL per la sostanza in questione che sia appropriato per la valutazione dei rischi. La derivazione del DNEL deve tenere pienamente conto dell’aumento dell’incertezza derivante dall’omissione delle prescrizioni in materia di informazione (ossia applicando fattori di incertezza aggiuntivi). Non è possibile utilizzare il DNEL ricavato da uno studio di tossicità subcronica di 28 giorni in deroga allo studio di tossicità subcronica di 90 giorni. Non è neppure possibile utilizzare il DNEL ricavato da uno studio di screening sulla funzione riproduttiva in deroga allo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione o agli studi di tossicità per lo sviluppo prenatale.