Classificazione ed etichettatura
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Raccomandazioni per i dichiaranti
- General recommendations
- Registrazione
- Identificazione della sostanza
- Prescrizioni in materia di informazioni standard
- Adattamenti
- Valutazione dell’esposizione e caratterizzazione dei rischi
- Classificazione ed etichettatura
- Decisione nell’ambito della valutazione dei fascicoli
- Decisione nell’ambito della valutazione delle sostanze
Classificazione ed etichettatura
La classificazione e l’etichettatura rappresentano il punto di partenza per la comunicazione di informazioni sui pericoli e sono aspetti importanti per garantire che la salute umana e l’ambiente siano protetti da sostanze chimiche pericolose.
Il rispetto delle norme del regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio costituisce inoltre un prerequisito per la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli.
Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli individuati devono essere comunicati agli attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori.
L’etichetta contiene informazioni sui pericoli individuati. La classificazione, unitamente a un’etichetta e a una scheda di dati di sicurezza allegata, indica all’utilizzatore quali siano i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela e come utilizzarla in sicurezza.
- Includere sempre le informazioni sulla classificazione e sull’etichettatura nella registrazione, indipendentemente dalla fascia di tonnellaggio.
- Valutare i pericoli intrinseci della sostanza basandosi sui criteri previsti dal regolamento CLP.
- Controllare che la classificazione armonizzata riportata per la sostanza sia in linea con l’ultimo aggiornamento dell’allegato VI del regolamento CLP. NB: la sostanza potrebbe far parte di una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze.
- Quando si classifica una sostanza contenente impurezze, additivi o componenti multipli (una sostanza multi-componente o UVCB), la classificazione si basa sulle informazioni pertinenti disponibili relative alla sostanza.
- Quando si classificano le proprietà cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) o si valutano le proprietà di bioaccumulo e degradazione all’interno della classe di pericolo per l’ambiente acquatico, la classificazione della sostanza si basa sulle informazioni relative ai singoli componenti noti.
- Se i dati sulla sostanza multi-componente o UVCB mostrano effetti più gravi rispetto ai dati per i singoli componenti (questo può accadere per la classificazione per la CMR o effetti rilevanti sulle proprietà di bioaccumulo o degradazione), utilizzare i dati sugli effetti più gravi per la classificazione.
- Per le classi di pericolo non relative a sostanze CMR occorre utilizzare i dati sui componenti a fini di classificazione, in conformità delle regole sulle miscele.
Ai sensi dell’articolo 41 del regolamento CLP, i notificanti e i dichiaranti devono adoperarsi per concordare una voce relativa alla stessa sostanza. Eventuali modifiche alle classificazioni notificate devono essere trasmesse all’ECHA entro un termine di 6 mesi dalla data della decisione di modificare la classificazione.