Decisione nell’ambito della valutazione delle sostanze

La valutazione della sostanza è effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri dell’UE allo scopo di chiarire i rischi potenziali relativi all’uso sicuro di una sostanza. L’autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione può chiedere informazioni che vanno oltre le prescrizioni standard previste dal regolamento REACH per determinare se l’uso della sostanza comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente. La valutazione può portare a ulteriori misure di regolamentazione della gestione dei rischi.

 

Partecipare attivamente al processo di valutazione della sostanza
  • Monitorare il piano d’azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP), che indica le sostanze da valutare su un periodo di tre anni. Se la sostanza è presente nel CoRAP, verificare la conformità del fascicolo di registrazione con gli obblighi ai sensi del regolamento REACH e, ove necessario, aggiornare il fascicolo il prima possibile.
  • Evitare di presentare un aggiornamento del fascicolo una volta iniziato il periodo di valutazione di 12 mesi dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione, salvo diversamente concordato con quest’ultima.
  • Una volta che l’ECHA ha inviato il progetto di decisione all’utilizzatore, questi ha la possibilità di presentare osservazioni:
    1. porsi l’obiettivo di concordare un’unica posizione: acquisire e consolidare in una sola risposta le osservazioni di tutti i dichiaranti;
    2. l’ECHA e l’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione terranno conto solo delle osservazioni che riguardano direttamente la valutazione del fascicolo (o di eventuali proposte di modifica formulate in una fase successiva dalle altre autorità competenti);
    3. verificare se l’ECHA abbia indicato nell’elenco CoRAP analogie tra le sostanze valutate dalla stessa autorità competente dello Stato membro. Qualora sia utile, comunicare con i dichiaranti di tutte le sostanze simili durante la fase di coordinamento della risposta.

 

Dopo aver ricevuto la decisione adottata
  • Discutere e concordare con tutti i destinatari come soddisfare al meglio le richieste di cui alla decisione.
  • Decidere chi effettuerà le sperimentazioni richieste e informarne l’ECHA entro 90 giorni dal ricevimento della decisione. In caso contrario, l’ECHA incaricherà uno dei destinatari della decisione di eseguire le sperimentazioni.
  • L’ECHA non può prorogare la scadenza indicata nella decisione adottata; pertanto:
    1. assicurarsi che gli studi e i dati siano pronti prima del termine fissato nella decisione.
    2. Stabilire di comune accordo chi segnalerà gli studi in formato IUCLID.
    3. Trasmettere in tempo utile l’aggiornamento del fascicolo e i dati sotto forma di sommario esauriente di studio. Se la decisione richiede di trasmettere il rapporto completo di studio, allegare il rapporto al fascicolo aggiornato.
    4. Verificare che le informazioni sugli studi siano esaurienti, affinché l’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione possa effettuare una valutazione indipendente. Verificare inoltre che le informazioni siano adeguate per la classificazione e l’etichettatura o la valutazione dei rischi.
  • Se si informa l’ECHA di avere interrotto la fabbricazione in seguito all’adozione di una decisione conseguente alla valutazione della sostanza, persisterà l’obbligo di adempiere alle richieste di cui alla decisione.

 

Riesaminare la versione non riservata della decisione dell’ECHA
  • Riesaminare la versione non riservata della decisione adottata entro il termine indicato per garantire che l’ECHA non pubblichi alcuna informazione riservata.
  • Se non vengono presentate osservazioni, l’ECHA pubblicherà la versione non riservata della decisione adottata sul suo sito web.

 

Valutazione di follow-up: aggiornare il fascicolo entro il termine stabilito, anche se uno o più degli studi sono in ritardo
  • L’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione inizierà una valutazione di follow-up una volta che siano state trasmesse tutte le informazioni richieste nel fascicolo di registrazione aggiornato.
  • Comunicare con l’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione e con l’ECHA non appena si riscontrano difficoltà a rispettare il termine fissato nella decisione.
  • Se non si è in possesso di tutti i dati disponibili entro il termine stabilito nella decisione, includere tutte le spiegazioni e le prove pertinenti riguardo allo stato delle sperimentazioni in corso, i motivi del ritardo e la data di presentazione prevista dei risultati delle sperimentazioni nel fascicolo aggiornato.
  • L’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione può chiedere all’ECHA di notificare alle autorità nazionali preposte all’applicazione l’eventuale mancanza di informazioni. Le autorità nazionali preposte all’applicazione possono prendere in considerazione le spiegazioni fornite dall’utilizzatore quando decidono in merito a possibili misure di applicazione delle norme. Aggiornare il fascicolo e informare le autorità nazionali preposte all’applicazione e l’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione non appena le informazioni mancanti sono disponibili.
  • L’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione verifica se le nuove informazioni corrispondono alle richieste di cui alla decisione e chiarisce i potenziali rischi. Può quindi concludere che i dubbi sono stati chiariti o decidere di richiedere ulteriori informazioni in una successiva decisione di valutazione della sostanza.

La valutazione della sostanza termina quando l’autorità competente dello Stato membro responsabile della valutazione ha completato la propria relazione conclusiva, che l’ECHA pubblica successivamente sul proprio sito web.