Come determinare la categoria delle dimensioni dell'impresa

La seguente procedura per fasi è intesa ad aiutare gli interessati a determinare la categoria in funzione della dimensione dell'impresa in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Fase 1

Per determinare la categoria in funzione della dimensione dell'impresa è necessario in primo luogo valutare se, al momento della trasmissione della registrazione in REACH-IT / trasmissione dei documenti per il controllo della PMI ai sensi del regolamento sui biocidi, l'impresa risulti essere autonoma o se sia necessario prendere in considerazione anche imprese associate o collegate, come stabilito all'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

In linea generale:

  • l'impresa è autonoma se non è identificabile come impresa associata o collegata ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Un'impresa è autonoma, per esempio, se detiene meno del 25 % (del capitale o dei diritti di voto) di un'altra società e se a sua volta non è posseduta per una percentuale superiore al 25 % da nessun'altra impresa;
  • un'impresa è considerata associata a un'altra impresa se detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, una quota pari ad almeno il 25 %, ma non superiore al 50 %, di un'altra impresa;
  • un'impresa è considerata collegata a un'altra impresa se detiene più del 50 % dei diritti di voto dei soci di un'altra società e/o se controlla direttamente o indirettamente, oppure ha la capacità di controllare le operazioni di un'altra società.

Una società sarà considerata collegata a un'altra anche nel caso in cui sussista una relazione attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che le società esercitino le loro attività (completamente o in parte) sugli stessi mercati o su "mercati contigui" (mercati di prodotti o servizi situati direttamente a monte o a valle l'uno dell'altro).

  • Un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Le categorie di investitori elencate all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato alla raccomandazione, quali università o autorità locali autonome, che hanno lo status di ente pubblico ai sensi della legislazione nazionale, non sono soggette a tale norma. Tali investitori possono detenere una quota partecipativa compresa fra il 25 % e il 50 % di un'impresa senza perdere il proprio status di PMI.

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