Presentate la vostra domanda

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Fase 1.

Creare il proprio account in REACH-IT se non se ne possiede già uno. Se già si possiede un account, assicurarsi che tutte le informazioni siano aggiornate.

Si noti che l’ECHA si baserà sulla dimensione della società indicata nell’account REACH-IT per stabilire la tariffa applicabile alla domanda.

Fase 2.

Creare il fascicolo IUCLID

Seguire le istruzioni nel manuale.

Fase 3.

Presentare la domanda tramite REACH-IT.

Seguire le istruzioni nel manuale.

Per le domande congiunte, seguire le istruzioni nella fase 4.

Inviare la domanda durante i primi giorni del periodo di presentazione per assicurarsi di aver passato la verifica delle regole di comportamento entro la data ultima di presentazione della domanda per la sostanza in questione.

Fase 4.

Se si partecipa a una domanda congiunta, seguire i passaggi indicati nel grafico sottostante.

Se non si partecipa a una domanda congiunta, saltare questa fase e andare direttamente al punto 5.

Una descrizione dettagliata di questi passaggi è disponibile nel documento di istruzioni. Tutte le fasi devono essere completate dal richiedente presentatore e dai richiedenti del gruppo utilizzando REACH-IT.

Presentare una domanda di autorizzazionePresentare la domanda tramite REACH-IT come domanda congiuntaFornire informazioni sull’uso, sull’ambitodi applicazionee sul ruolo nella catena di approvvigionamentoInviare il nome e il token di sicurezzadella domanda congiunta ai richiedenti del gruppo affinché conferminola propriapartecipazioneAccedere a REACH-IT e confermare la partecipazione fornendo informazioni sull’uso, sull’ambito di applicazione e sul ruolo nella catena di approvvigionamentoAttendere finché tutti i richiedenti del gruppo hanno fornito le rispettive informazioniRiesaminare e completare la domanda congiunta in REACH-ITrichiedente presentatorerichiedenti del gruppo

Fase 5.

Completare le informazioni generali sugli usi.

Dopo che sarà stata la verifica delle regole di comportamento e prima di inviare la fattura, l’ECHA esaminerà la proposta di «descrizione breve» relativa alle informazioni generali sugli usi che sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia.

Una volta che l’ECHA avrà elaborato una prima versione della «descrizione breve», si sarà invitati a presentare le proprie osservazioni entro un termine preciso. L’ECHA utilizzerà le osservazioni per completare la «descrizione breve» e trasmettere la versione finale.

Le comunicazioni in merito alla «descrizione breve» delle informazioni generali sugli usi e la fattura saranno inviate attraverso messaggi REACH-IT.

Fase 6.

Saldare la fattura entro la data indicata nella stessa.

Verifica delle regole di comportamento, data entro cui devono pervenire le domande e fattura

La verifica delle regole di comportamento mira ad assicurare che la domanda soddisfi una serie di requisiti amministrativi. La domanda deve superare questa fase affinché l’ECHA possa trattarla in modo corretto e svolgere le necessarie procedure regolamentari. Si noti che il superamento della verifica delle regole di comportamento conferma solo che il fascicolo può essere accettato ai fini del trattamento, non la completezza dello stesso.

Una volta eseguiti i controlli, l’ECHA calcolerà la tariffa per la domanda di autorizzazione ed emetterà la relativa fattura. Per beneficiare delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento REACH, occorre presentare la domanda all’ECHA con un certo anticipo rispetto alla data ultima di presentazione della domanda, in modo da avere il tempo per ripresentare la domanda entro la data ultima qualora alla prima presentazione non ottemperasse alle regole di comportamento (cfr. Domande e Risposte 571 e 572per ulteriori dettagli). La tariffa deve essere versata entro la data indicata nella fattura.

Verifica delle PMI

La domanda di autorizzazione è soggetta alle stesse condizioni di verifica delle PMI del processo di registrazione REACH. L’ECHA verificherà la categoria di dimensioni delle società che dichiarano di avere diritto a una riduzione della tariffa. Nel caso in cui venga dichiarato erroneamente di appartenere alla categoria delle PMI, l’ECHA addebiterà alla società interessata un onere amministrativo – in aggiunta alla tariffa applicabile alla corretta categoria di dimensioni della società.

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