Comunicazione sul funzionamento del regolamento PIC

L’articolo 22 del regolamento PIC prevede che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione sull’efficacia del regolamento stesso. A tal fine, gli Stati membri e l’ECHA trasmettono alla Commissione le informazioni relative al funzionamento delle procedure ivi previste. Tali informazioni sono quindi integrate in una relazione stilata dalla Commissione, una sintesi della quale è pubblicata su internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Anche i dati che l’ECHA trasmette alla Commissione sono pubblicati sul sito dell’Agenzia sotto forma di relazione, strutturata in base a un questionario fornito dalla Commissione.

La relazione dell’ECHA contiene una panoramica dell’esecuzione delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento PIC. Vi figurano non solo le cifre principali relative ai vari tipi di trasmissioni dell’industria trattate dall’ECHA nel corso del periodo di riferimento, ma anche una stima qualitativa del funzionamento delle procedure previste dal regolamento PIC a fronte dei rispettivi obiettivi e risorse. In particolare, la relazione è intesa a evidenziare in che modo funziona la collaborazione tra i vari soggetti attivi, in particolare l’ECHA, le autorità nazionali designate degli Stati membri dell’UE e la Commissione, e come potrebbe essere ulteriormente migliorata, se necessario.

Inoltre, illustra gli sviluppi del sistema informatico a sostegno dell’attuazione del regolamento PIC (ePIC) e i riscontri ricevuti in merito, nonché le modalità con cui i dati ottenuti dai processi PIC sono resi disponibili sul sito web pubblico dell’ECHA.

Infine, costituisce un’opportunità di individuare possibili aspetti migliorabili del regolamento PIC stesso o della sua prassi di attuazione, al fine di renderlo ancora più efficiente e incisivo.