Proposta di esoneri mediante ePIC

 

Nel caso di un’impresa con sede nell’UE che intende esportare una sostanza chimica elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I al regolamento PIC, il paese importatore verso cui si intende esportare deve dare il proprio consenso prima che si possa esportare la sostanza chimica in questione. Qualora il paese importatore non risponda alla richiesta di consenso esplicito dell’autorità nazionale designata, è possibile proporre una deroga all’obbligo di consenso esplicito.

 

Per poter presentare una deroga, è necessario disporre di prove documentali da fonti ufficiali nel paese importatore che mostrano che la sostanza chimica che si intende esportare è autorizzata nel proprio paese. Le proposte di deroga sono trasmesse tramite ePIC.

 

Le deroghe sono:

Valutato caso per caso dall’autorità nazionale designata dell’esportatore e dalla Commissione europea.

Specifico per l’esportazione, può essere valido fino a 12 mesi dalla data in cui è stato accettato in ePIC.

Concesso in circostanze specifiche e debitamente giustificate, da prendere in considerazione solo in assenza di una risposta sul consenso esplicito.

Proposte per una deroga standard

Per ottenere l’accettazione della proposta di deroga, occorre accettare i requisiti riportati di seguito.

  • Deve essere stata presentata la notifica di esportazione per una sostanza chimica o una miscela elencata nell’allegato I, parte 2 o 3, e si deve aver ricevuto un numero di riferimento identificativo (RIN).
  • Si devono presentare prove documentali fornite da una fonte ufficiale (autorità nel paese importatore quali ministeri, agenzie governative e autorità doganali) che dimostrino che:
    • la sostanza chimica che dev’essere esportata è concessa in licenza, registrata o autorizzata nel paese importatore [articolo 14, paragrafo 7, lettera a)], o;
    • l’uso previsto per la sostanza chimica dichiarato nella notifica di esportazione e confermato dall’importatore non coincide con la categoria per cui la sostanza chimica è elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I, e vi sono prove fornite da fonti ufficiali (ad esempio la dogana) in virtù delle quali la sostanza chimica è stata usata o importata nella parte importatrice o in un altro paese di riferimento negli ultimi cinque anni [articolo 14, paragrafo 7, lettera b].
  • Il paese verso cui si pianifica l’esportazione non ha risposto entro 60 giorni dalla data della prima richiesta di consenso esplicito.

Se la validità di una deroga termina prima del periodo indicato per l’esportazione (un anno civile), l’autorità nazionale designata dell’esportatore deve chiedere un nuovo consenso esplicito per l’esportazione dal paese importatore.

 

Se si esporta verso un paese dell’OCSE e la notifica è per una sostanza chimica inserita nella parte 2 dell’allegato 1, si può proporre una deroga OCSE in qualsiasi momento successivo alla notifica all’esportazione.

 

 

Come presentare una proposta di deroga

Seguire queste fasi per presentare una proposta in ePIC:

  • aprire la notifica di esportazione pertinente in ePIC;
  • cliccare sulla funzionalità «Propose waiver» (proponi deroga) nel menu a discesa «Actions» (Azioni) posto nell’angolo superiore destro della notifica di esportazione;
  • allegare i documenti giustificativi al modulo di proposta di deroga precompilato;
  • scegliere le dichiarazioni legali appropriate e presentare la proposta di deroga.

Una volta presentata, la proposta di deroga viene esaminata dall’autorità nazionale designata dello Stato membro e dalla Commissione. Nel caso in cui entrambe le autorità accettino la proposta, l’ECHA attiverà la deroga per il numero di riferimento identificativo pertinente.

 

Prove documentali

Ci si deve assicurare che la proposta di deroga:

  • comprenda una lettera d’accompagnamento che illustri la natura dei documenti presentati come prova (ad esempio quale autorità emette il documento di prova, chiarificazioni sul periodo di validità);
  • contenga il documento di prova preso dalla fonte ufficiale nella forma e nella lingua originale:
    • se la deroga si basa sull’articolo 14, paragrafo 7, lettera a), il documento di prova può essere un certificato di registrazione della sostanza chimica nel paese importatore, o una lettera da un’autorità del paese medesimo, o;
    • se la deroga si basa sull’articolo 14, paragrafo 7, lettera b), il documento di prova può essere un certificato di registrazione recente, una lettera dalle autorità del paese importatore, o una dichiarazione doganale (risalente a meno di cinque anni) firmata dalle autorità del paese importatore. Sarà anche necessario accludere una conferma dell’uso previsto da parte dell’importatore.
  • sia tradotta, nel caso in cui la lingua originale del documento probatorio non sia l’inglese, il francese o lo spagnolo;
  • indichi la durata della validità della prova. Se il periodo di validità non è esplicitamente menzionato nel documento, o se il documento di prova è più vecchio di 15 anni, ma ancora valido, devono essere forniti chiarimenti nella lettera di accompagnamento.