Elenco delle sostanze chimiche: allegato I

 

Il regolamento PIC si applica a un elenco di voci (per singole sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche), incluse nell'allegato I, e a miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) (a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze), nonché ad articoli contenenti tali sostanze chimiche in forma non reattiva.

Detto elenco viene aggiornato regolarmente a seguito di azioni normative nell'ambito della legislazione UE, nonché degli sviluppi verificatisi nel quadro della convenzione di Rotterdam. L'elenco si divide in tre parti che definiscono i vari obblighi applicati alle sostanze chimiche.

Parte 1

Queste voci sono subordinate alla procedura di notifica dell'esportazione che riguarda tutte le sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni rigorose all'interno dell'UE in almeno una delle quattro sottocategorie d'uso stabilite nel regolamento PIC:

  • sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali
  • sostanze chimiche industriali destinate all'impiego da parte del consumatore
  • pesticidi in qualità di prodotti fitosanitari
  • altri pesticidi, compresi i biocidi

Parte 2

Oltre all'obbligo di notifica dell'esportazione, le voci contenute nella parte 2 sono soggette a un ulteriore obbligo dell'autorità nazionale designata dell'esportatore che riceve una comunicazione da parte delle autorità del paese di importazione attestante il loro accordo all'importazione. Questa procedura è denominata consenso esplicito.

Tali sostanze chimiche sono assoggettabili alla notifica PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam, perché sono vietate o soggette a restrizioni rigorose all'interno dell'UE in una delle due categorie d'uso stabilite nella convenzione di Rotterdam, ossia pesticidi o sostanze chimiche industriali.

Parte 3

Le voci che figurano nella parte 3 sono soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione, oltre che al consenso esplicito, tranne quando una risposta all'esportazione è pubblicata nella circolare PIC, ai sensi della convenzione di Rotterdam, e determinati criteri risultano soddisfatti.

Si tratta di sostanze chimiche sottoposte alla procedura PIC come descritto nella convenzione di Rotterdam, elencate nell'allegato III della convenzione stessa.