Responsabili della formulazione

Responsabili della formulazione

I responsabili della formulazione sono utilizzatori a valle che producono miscele solitamente fornite ad altri utilizzatori più a valle o direttamente ai consumatori. Mescolano sostanze e/o miscele, senza provocare reazioni chimiche durante il processo. Alcuni esempi di miscele comprendono vernici, adesivi, cosmetici, lubrificanti, detergenti e kit diagnostici.

L'obiettivo di queste pagine è fornire informazioni utili e pertinenti per aiutare i responsabili della formulazione a rispettare gli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP. I principali obblighi giuridici degli utilizzatori a valle sono illustrati alla pagina Ruoli e obblighi degli utilizzatori a valle. Gli obblighi relativi alla comunicazione di informazioni sulle sostanze chimiche si applicano altresì ai distributori.

Responsabili della formulazione

 

In qualità di responsabili della formulazione, avete la responsabilità della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio della miscela che immettete nel mercato. Dovete essere consapevoli dei pericoli della miscela e comunicarli nella catena di approvvigionamento.

Le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (regolamento (CE) 1272/2008). Le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, che erano classificate, etichettate e imballate in conformità con la direttiva sui preparati pericolosi (DPD), possono rimanere sul mercato fino al 1 giugno 2017.

Una guida passo dopo passo su come soddisfare i requisiti del regolamento CLP per la classificazione delle miscele è riporta sulla pagine web relative alla classificazione della miscela. Dato che la stessa si basa spesso sulla classificazione delle sostanze usate nella miscela, questa è una considerazione importante per i responsabili della formulazione.

 

La classificazione delle sostanze usate nelle miscele

La classificazione delle sostanze usate nelle miscele è importante per i responsabili della formulazione per i seguenti motivi:

  1. la classificazione della sostanza deve essere inclusa nella scheda di dati di sicurezza della miscela;
  2. la classificazione della sostanza può costituire la base per la classificazione della miscela.

Se una sostanza contenuta nella miscela dispone di una classificazione armonizzata UE inclusa nell'allegato VI del regolamento CLP, tale classificazione è giuridicamente vincolante e deve essere utilizzata per le classi di pericolo pertinenti. In caso contrario, o per classi di pericolo supplementari, si può utilizzare la classificazione della sostanza del proprio fornitore. Qualora la classificazione sia diversa tra fornitori diversi, si dovrebbe cercare di trovare un accordo. Se non si raggiunge un accordo, selezionare la classificazione appropriata.

Se, per qualsiasi motivo, si desidera classificare una sostanza in modo diverso da quello di tutti i propri fornitori e non si riesce a raggiungere un accordo con loro, si deve segnalare la propria nuova classificazione all'ECHA qualora il proprio utilizzo della sostanza sia superiore a una tonnellata all'anno. La procedura per la segnalazione di una nuova classificazione all'ECHA è descritta nella pagina "Presentazione di una relazione di un utilizzatore a valle" (differenze di classificazione).

Se la nuova classificazione si basa su informazioni nuove, si è obbligati a trasmettere tali nuove informazioni ai propri fornitori.

Si può verificare lo stato della sostanza che si utilizza nella pagina "Inventario delle classificazioni e delle etichettature". Tuttavia, è necessario utilizzare il proprio fornitore o i propri fornitori come fonte primaria di informazioni per classificare la propria miscela.

A differenza di altri fornitori, i distributori (ivi inclusi i rivenditori al dettaglio) non sono tenuti classificare le sostanze e le miscele autonomamente, ma possono utilizzare la classificazione che viene fornita nella scheda di dati di sicurezza. Questo si applica a qualsiasi utilizzatore a valle, purché questi non modifichi la composizione della sostanza o della miscela fornitagli.