Comprendere il regolamento relativo alle batterie

Capire le batterie

Lo sviluppo e la produzione di batterie sono priorità strategiche per l’Europa nella transizione verso l’energia pulita. Sono anche componenti chiave per l’industria automobilistica europea. La domanda mondiale di batterie è in rapida crescita e, secondo le previsioni, aumenterà di 14 volte entro il 2030. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale di tale crescita e considerando i cambiamenti nella società, i nuovi sviluppi tecnologici, i mercati e gli usi delle batterie, nel 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento sulle batterie.

Il regolamento è entrato in vigore il 17 agosto 2023 e abroga la direttiva sulle pile (direttiva 2006/66/CE). Esso continua a limitare l’uso di mercurio e cadmio nelle batterie e introduce una restrizione per il piombo nelle batterie portatili.

I suoi obiettivi sono, inoltre:

  1. rafforzare il mercato interno garantendo condizioni di parità tramite un insieme di norme comuni;
  2. promuovere un’economia circolare;
  3. ridurre gli impatti ambientali e sociali durante l’intero ciclo di vita delle batterie.

Restrizione delle sostanze pericolose nelle batterie

L’articolo 6 del regolamento definisce il quadro di riferimento per limitare l’uso di sostanze pericolose nelle batterie. In questo modo si garantisce che le sostanze utilizzate nelle batterie o presenti nelle batterie a fine vita non comportino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente.

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale saranno identificate le sostanze contenute nelle batterie che hanno un impatto negativo sulla salute umana, sull’ambiente o sui processi di riciclaggio.

La Commissione può anche chiedere all’ECHA di predisporre una proposta di restrizione conformemente all’allegato XV del regolamento REACH.

Anche uno Stato membro dell’UE può presentare una proposta di restrizione.

Compiti dell’ECHA

L’ECHA sosterrà la Commissione europea:

  1. assistendola nell’elaborazione della relazione sulle sostanze che destano preoccupazione contenute nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione (articolo 6, paragrafo 5);
  2. elaborando, su richiesta della Commissione, una proposta di restrizione sulle sostanze utilizzate nella fabbricazione di batterie o presenti nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato (articolo 86). L’ECHA interverrà se la Commissione ritiene che la sostanza utilizzata per la fabbricazione delle batterie, presente nelle batterie in commercio o durante le fasi di riciclaggio e dei rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato nello Spazio economico europeo (SEE);
  3. fornendo un parere sull’efficacia della proposta di restrizione per controllare il rischio (tramite il comitato per la valutazione dei rischi, RAC) e sull’impatto socioeconomico (tramite il comitato per l’analisi socioeconomica, SEAC) (articolo 87).

I requisiti e le procedure per l’elaborazione di una proposta di restrizione e la successiva adozione di restrizioni a norma del regolamento sulle batterie sono in linea con quelli previsti dal regolamento REACH. Essi includono le valutazioni dei comitati dell’ECHA, le consultazioni dei portatori di interessi, la pubblicazione sul sito web dell’ECHA di tutti i documenti pertinenti durante le varie fasi del processo e l’adozione della restrizione da parte della Commissione.