Programmazione e comunicazione delle informazioni

Piani di attuazione

Gli Stati membri e l’Unione europea sono tenuti a elaborare piani che illustrino come intendono attuare gli obblighi derivanti dalla convenzione di Stoccolma e ad adoperarsi per mettere in atto tali piani. I piani nazionali di attuazione (PIN) vengono rivisti e aggiornati periodicamente per riflettere sulle modifiche della convenzione. I PIN iniziali e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sulla pagina web della convenzione di Stoccolma.

Relazioni sul monitoraggio dell’attuazione

Gli Stati membri devono redigere una relazione contenente informazioni sul monitoraggio dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1021, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (regolamento POP), come specificato all’articolo 13, paragrafo 1, e dare alla Commissione e all’ECHA l’accesso alle informazioni in esso contenute.

Sulla base delle informazioni presentate dagli Stati membri, l’ECHA compila e pubblica una relazione di sintesi sull’Unione.

Gli Stati membri devono aggiornare le loro relazioni nazionali ogni anno, nella misura in cui siano disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni. L’ECHA aggiorna periodicamente la relazione di sintesi dell’Unione per incorporare le nuove informazioni ricevute dagli Stati membri o a seguito di una richiesta della Commissione.

Quali elementi sono inclusi nelle relazioni?

  • Informazioni sulla fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze POP e delle scorte.
  • Informazioni sull’applicazione del regolamento POP, comprese le attività di esecuzione, le violazioni e le sanzioni.
  • Informazioni sulle emissioni nell’ambiente di POP prodotti involontariamente
  • Informazioni sulle deroghe concesse dagli Stati membri per il trattamento dei rifiuti POP [articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv)]
  • Informazioni sull’attuazione del regolamento POP conformemente ai piani nazionali di attuazione

Relazione di sintesi dell’Unione

La relazione di sintesi dell’Unione è stata elaborata dall’ECHA in linea con i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento POP. I dati contenuti nella relazione di sintesi dell’Unione riguardano il periodo a partire dal 2019. Le informazioni degli anni precedenti sono comunicate in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 850/2004 sotto forma di relazioni di sintesi. I link alle relazioni di sintesi sono disponibili nella panoramica dell’Unione.

Relazioni degli Stati membri

Le relazioni degli Stati membri sono state elaborate in linea con i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento POP. Ogni singola relazione dello Stato membro si basa sulle informazioni raccolte da tale Stato membro. L’ECHA non si assume alcuna responsabilità né alcuna responsabilità per l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità delle informazioni fornite in queste singole relazioni. Le relazioni sono pubblicate dall’ECHA con l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni contenute nelle relazioni.

POPS MS reports list