Procedura di autorizzazione

Fase III. Domanda di autorizzazione

Questa fase consta delle seguenti tappe:

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Le imprese che desiderano continuare a usare una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione dopo la data di scadenza devono preparare una domanda di autorizzazione e presentarla prima della data ultima di presentazione. La data ultima di presentazione e la data di scadenza sono specificate nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

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Preparazione della domanda

Una domanda di autorizzazione può essere presentata per:

  • uno o più usi;
  • uno o un gruppo di sostanze (simili).

I richiedenti possono domandare l’autorizzazione per il loro proprio uso o per gli usi per i quali intendono immettere la sostanza sul mercato.

Se la conclusione è di continuare a utilizzare la sostanza o immetterla sul mercato dopo la data di scadenza, allora l’impresa deve domandare l’autorizzazione.

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Notifica e sessioni informative in teleconferenza

Finalizzazione della domanda

I richiedenti devono essere trasparenti ed evitare richieste superflue di riservatezza nelle versioni pubbliche delle relazioni. Sarà necessario fornire giustificazioni per tutte le informazioni dichiarate riservate.

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Trasmissione della domanda all’ECHA

I richiedenti trasmettono le loro domande di autorizzazione all’ECHA. Per saperne di più

Consultazione

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Elaborazione del parere Domande rivolte al richiedente dai relatori

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l’analisi socio-economica (SEAC) prepareranno il loro progetto di parere, avendo cura di specificare se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 62 del regolamento REACH, entro 10 mesi dal ricevimento della domanda.

I pareri si basano su quanto segue:

  • la domanda;
  • ogni informazione ricevuta durante la consultazione;
  • ogni informazione aggiuntiva che il richiedente e le parti interessate hanno fornito.

I comitati possono richiedere informazioni aggiuntive al richiedente o a terzi entro un termine prestabilito.

Elaborazione del parere Possibile trialogo tra i richiedenti, il RAC, il SEAC nonché i terzi interessati

Un trialogo può essere organizzato anche con il richiedente, i relatori del RAC e del SEAC, nonché i terzi che, nel corso della consultazione, hanno presentato informazioni sulle alternative.

Il trialogo è un’opportunità offerta ai relatori di discutere, in maniera interattiva, l’applicabilità delle alternative proposte e, se necessario, qualsiasi altra questione tecnica e scientifica relativa alla domanda di autorizzazione.

Elaborazione del parere Parere del RAC e del SEAC

Progetto di parere del RAC e del SEAC

Il richiedente può presentare osservazioni sul progetto di parere entro due mesi dal ricevimento del medesimo.

Parere finale del RAC e del SEAC

Il RAC e il SEAC adottano i propri pareri definitivi tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dal richiedente in merito ai progetti di parere. Nel caso in cui il richiedente presenti osservazioni sul progetto di parere, il parere finale sarà pronto approssimativamente quattro mesi dopo tale progetto.

L’ECHA trasmetterà i pareri alla Commissione europea, agli Stati membri e al richiedente. Versioni non riservate dei pareri sono pubblicate sul sito web dell’ECHA.

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Decisione

Questa fase consta delle tappe seguenti:

  • Progetto di decisione della Commissione europea.
  • Voto del comitato REACH e adozione della decisione.

La Commissione europea prepara un progetto di decisione sull’opportunità di concedere o meno le autorizzazioni entro tre mesi dal ricevimento dei pareri. In seguito al progetto di decisione, vi è un periodo minimo di tre mesi per il voto in seno al comitato REACH e la successiva procedura di adozione, comprese le traduzioni, in seno alla Commissione.

Una volta che la Commissione europea adotta la decisione di rilascio o rifiuto dell’autorizzazione, un riassunto della decisione viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU) dell’Unione europea, e reso accessibile al pubblico tramite una banca dati gestita dall’ECHA.


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L’autorizzazione è soggetta a un periodo di revisione di durata limitata.

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Attuazione Conformità da parte dei titolari delle autorizzazioni e degli utilizzatori a valle

Una volta concessa dalla Commissione europea, l’autorizzazione è soggetta alle condizioni descritte nella relazione sulla sicurezza chimica presentata nella domanda. La decisione di autorizzazione può prevedere ulteriori condizioni. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a continuare ad adoperarsi per trovare alternative più sicure successivamente alla decisione.

I titolari di un’autorizzazione devono

soddisfare le esigenze della decisione di autorizzazione all’atto della commercializzazione e/o dell’uso della sostanza;

fornire il numero di autorizzazione sull’etichetta prima dell’immissione sul mercato della sostanza o di una miscela contenente la sostanza (se si tratta di fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi).

Ciò deve avvenire senza indugio una volta che il numero di autorizzazione è stato reso pubblico.

Gli utilizzatori a valle che beneficiano di un’autorizzazione concessa a un attore a monte della catena di approvvigionamento sono tenuti a conformarsi alle condizioni specificate nella decisione e a notificare all’ECHA la prima fornitura della sostanza entro tre mesi.

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L’ECHA mantiene un registro delle notifiche degli utilizzatori a valle e concede l’accesso a questo registro alle autorità competenti degli Stati membri.

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Attuazione Applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri

Le autorità nazionale sono responsabili dell’applicazione dell’autorizzazione REACH.

La Commissione può riesaminare l’autorizzazione in qualsiasi momento se:

  • le circostanze sono cambiate, in modo da incidere sul rischio per la salute umana, l’ambiente o l’impatto socio-economico;
  • si rendono disponibili nuove informazioni su possibili sostituti.

Relazione di revisione
se l’impresa deve continuare a utilizzare la SVHC dopo il periodo di revisione

Qualora il titolare dell’autorizzazione debba continuare a utilizzare la SVHC dopo il periodo di revisione, sarà tenuto a presentare una relazione di revisione. Una revisione può essere anche attivata se le circostanze dell’autorizzazione originale sono mutate o se si rendono disponibili nuove informazioni sui possibili sostituti.

Durante il periodo di revisione di durata limitata, i titolari dell’autorizzazione devono continuare a cercare una sostanza o una tecnologia alternativa adeguata che renda non necessario l’uso della SVHC.

Nel caso in cui i titolari delle autorizzazioni debbano continuare a utilizzare la SVHC dopo la fine del periodo di revisione, devono presentare una relazione di revisione all’ECHA almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo di revisione.

Una revisione può essere anche attivata se le circostanze dell’autorizzazione originale sono mutate o se si rendono disponibili nuove informazioni sui possibili sostituti.

Nell’ambito delle relazioni di revisione i titolari dell’autorizzazione devono aggiornare tutti i documenti presentati con la domanda originaria che hanno subito modifiche e presentare qualsiasi altro elemento richiesto dalle condizioni o dalle disposizioni di controllo fissate nella decisione di autorizzazione.

La procedura per la presentazione e la gestione della relazione di revisione (compresa la consultazione) è la stessa della domanda iniziale di autorizzazione.

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