REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Il regolamento relativo ai biocidi (BPR, regolamento (UE) n. 528/2012) concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Lo scopo di detto regolamento è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all’interno dell’UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Il regolamento è stato adottato il 22 maggio 2012, è applicabile dal 1° settembre 2013, con un periodo di transizione per determinate disposizioni, e abroga la direttiva sui biocidi (BPD, direttiva 98/8/CE).

Le società stabilite al di fuori dell’UE non sono vincolate dagli obblighi del BPR, anche se esportano i loro prodotti nell’Unione europea. La responsabilità di soddisfare i requisiti del BPR, come l’approvazione dei principi attivi o l’autorizzazione dei biocidi, è in linea di principio degli importatori stabiliti nell’Unione europea.

Gli importatori nell’UE possono rivolgersi ai loro fornitori con sede al di fuori dell’UE e richiedere le informazioni di cui potrebbero aver bisogno per adempiere i loro obblighi normativi. Il fornitore stabilito al di fuori dell’UE può dare ulteriore assistenza ai propri clienti (vale a dire gli importatori, stabiliti nell’Unione europea) fornendo informazioni sufficienti per adempiere gli obblighi degli importatori ai sensi del BPR. Innanzitutto, è consigliabile informarsi sugli obblighi pertinenti, principalmente in merito ai seguenti punti:

  • prima di poter essere immessi sul mercato, tutti i biocidi necessitano di un’autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere stati precedentemente approvati. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a questo principio. Ad esempio, i principi attivi nell’ambito del programma di riesame e i biocidi contenenti tali principi attivi possono essere immessi sul mercato in attesa della decisione finale sull’approvazione. Sono altresì ammesse sul mercato le autorizzazioni provvisorie di prodotto per nuovi principi attivi ancora in fase di valutazione;
  • il BPR mira ad armonizzare il mercato a livello di Unione, a semplificare l’approvazione di principi attivi e l’autorizzazione di biocidi e a introdurre scadenze per le valutazioni degli Stati membri, l’elaborazione di pareri e la formulazione di decisioni. Promuove inoltre la riduzione della sperimentazione su animali introducendo obblighi di condivisione dei dati e incoraggiando l’utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi;
  • come nella precedente BPD, l’approvazione dei principi attivi ha luogo a livello di Unione e la successiva autorizzazione dei biocidi a livello di Stato membro. Questa autorizzazione può essere estesa ad altri Stati membri mediante riconoscimento reciproco. Tuttavia, il BPR offre ai richiedenti anche la possibilità di un nuovo tipo di autorizzazione a livello di Unione (autorizzazione dell’Unione).

 

Approvazione dei principi attivi

Nuovi principi attivi

Le imprese devono fare richiesta di approvazione di un principio attivo presentando un fascicolo all’ECHA. Dopo che l’ECHA ha condotto la verifica di convalida, entro un anno l’autorità di valutazione competente effettua un controllo della completezza e una valutazione.

Principi attivi esistenti

Le disposizioni contenute nel regolamento relativo ai biocidi (BPR) saranno applicate anche alle domande trasmesse nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi a norma della direttiva sui biocidi (BPD). Dal 1° gennaio 2014 l’ECHA è subentrata alla direzione generale Centro comune di ricerca (DG JRC) della Commissione europea nella gestione del programma.

I principi attivi che erano presenti sul mercato prima del 14 maggio 2000 e che sono valutati nell’ambito del programma di riesame sono definiti principi attivi esistenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Regolamento relativo ai biocidi.

 

Autorizzazione di biocidi

Tutti i biocidi devono ottenere un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato. A questo scopo le imprese hanno facoltà di scegliere tra diversi processi, in base al prodotto e al numero di paesi in cui intendono commercializzarlo.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Regolamento relativo ai biocidi.

 

Equivalenza tecnica

L’equivalenza tecnica è la similarità tra due principi attivi in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità.

Nella valutazione dell’equivalenza tecnica, un principio attivo viene messo a confronto con un altro principio già approvato (principio attivo di riferimento) al fine di determinare se siano equivalenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Regolamento relativo ai biocidi.

 

Fornitori approvati

Il BPR mira ad assicurare un’equa condivisione dei costi della valutazione dei principi attivi. Pertanto, i fabbricanti e gli importatori di principi attivi che non sono stati coinvolti nel programma di riesame o nella domanda originaria di un principio attivo approvato, ma che hanno comunque immesso tale principio attivo sul mercato, devono contribuire ai costi.

D’altra parte, a queste aziende viene offerta un’equa possibilità di acquistare l’accesso ai dati. A tale scopo, si applicano i principi della condivisione obbligatoria dei dati.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Regolamento relativo ai biocidi.

 

Articoli trattati

Il BPR stabilisce norme per l’uso di articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

A norma del BPR, gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell’UE. Questa disposizione segna un cambiamento rispetto alla BPD, in base alla quale gli articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con principi non approvati nell’UE, come nel caso del legno trattato con arsenico.

Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire ai consumatori informazioni in merito al trattamento biocida dell’articolo che commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Regolamento relativo ai biocidi.