Maggiori informazioni sulle responsabilità degli utilizzatori a valle

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Usi non supportati

relazione degli utilizzatori a valle

(REACH articolo 38, paragrafo 1) Gli utilizzatori a valle devono comunicare all'ECHA gli usi non supportati (ossia che non rientrano nelle condizioni descritte nello scenario d'esposizione del fornitore) entro sei mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza per una sostanza registrata nei seguenti casi:

  • se predispongono una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle e l'uso specifico supera una tonnellata all'anno; 
  • se sono esentati dal predisporre una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle perché in totale usano meno di una tonnellata all'anno della sostanza o miscela;
  • se sono esentati dal predisporre una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle perché utilizzano la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD).

La relazione include una breve descrizione generale dell'utilizzo e delle condizioni d'uso dell'utilizzatore a valle. Comprende inoltre proposte di sperimentazione qualora siano considerati necessari esperimenti sugli animali vertebrati.

Differenze di classificazione

(REACH articolo 38, paragrafo 4) Gli utilizzatori a valle devono informare l'ECHA qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella dei loro fornitori. Tale segnalazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata.

Non è necessario informare l'ECHA nel caso in cui l'utilizzatore a valle usi la sostanza o la miscela in quantitativi totali inferiori a una tonnellata all'anno, come indicato all'articolo 38, paragrafo 5.

Usi autorizzati

(REACH articolo 66) Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, per la quale è stata concessa un'autorizzazione relativamente al suo uso, devono notificare all'ECHA il loro impiego entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.