Progress in evaluation in 2019

Ai sensi dell’articolo 54 del regolamento REACH, l’ECHA pubblica una relazione sulle attività svolte nel corso del 2019 in materia di valutazione dei fascicoli e delle sostanze.

Le informazioni ricevute a seguito di una decisione dell’ECHA vengono esaminate per verificare se le richieste siano state soddisfatte e se il pericolo o la preoccupazione siano stati chiariti nonché per individuare eventuali casi in cui possano essere necessari ulteriori interventi normativi.

Follow-up della valutazione dei fascicoli

Nell’ambito della valutazione dei fascicoli, l’ECHA ha controllato 203 sostanze (oggetto di 207 valutazioni di follow-up). Per 81 sostanze i dichiaranti si sono conformati alle informazioni richieste. Sono state segnalate 17 sostanze ai fini della classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH), una per ulteriori chiarimenti in merito alle proprietà di interferenza endocrina e una per un’ulteriore valutazione relativa alle proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità.

In 71 casi si è reso necessario il coinvolgimento delle autorità nazionali preposte all’applicazione e per 15 di tali sostanze sono state soddisfatte le prescrizioni in materia di informazione. Non sono incluse nella tabella che segue per evitare il doppio conteggio, in quanto è stato necessario effettuare due volte le valutazioni: in primo luogo, quando l’ECHA ha dovuto informare le autorità nazionali in merito alla non conformità alla decisione e, in secondo luogo, quando le informazioni sono state fornite e considerate conformi, con conseguente chiusura di tali valutazioni.

Le rimanenti valutazioni su 54 sostanze erano ancora aperte all’inizio del 2020.

Numero e risultati per le sostanze oggetto di follow-up della valutazione dei fascicoli

  Risultato
Tipo di decisione Sostanze conformi alla decisione entro la scadenza Sostanze conformi alla decisione dopo il coinvolgimento delle autorità nazionali preposte all’applicazione1 Sostanze non conformi alla decisione, valutazioni ancora aperte2 Sostanze non conformi alla decisione, emissione di una nuova decisione3 Sostanze proposte come candidate per un ulteriore processo di regolamentazione
Decisioni sulle proposte di sperimentazione 34 17 27 7 8 CLH
Decisioni sui controlli di conformità 47 19 27 10 9 CLH, 1 ED, 1 PBT
Totale 81 36 54 17 17 CLH, 1 ED, 1 PBT

CLH: classificazione ed etichettatura armonizzate
1 Alla scadenza non sono state fornite informazioni o sono state fornite informazioni inadeguate. L’ECHA ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a prendere in considerazione azioni di applicazione delle norme nei confronti del dichiarante. Ciò ha portato a un aggiornamento del fascicolo con informazioni sufficienti.
2 Alla scadenza non sono state fornite informazioni o sono state fornite informazioni inadeguate. L’ECHA ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a prendere in considerazione azioni di applicazione delle norme nei confronti del dichiarante. Le informazioni richieste non sono ancora state fornite.
3 Sono state fornite informazioni, ma le prescrizioni in materia di informazione non sono state soddisfatte.

Follow-up della valutazione delle sostanze

Sono state valutate 19 sostanze. Per una sostanza, le autorità competenti degli Stati membri sono state invitate a prendere in considerazione azioni di applicazione delle norme nei confronti dei dichiaranti, perché le informazioni richieste non erano state presentate in modo adeguato entro il termine stabilito. Per otto sostanze, l’autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione ha chiesto ulteriori informazioni, in quanto le informazioni presentate non avevano chiarito i motivi di preoccupazione originali o avevano sollevato ulteriori motivi di preoccupazione.

Per le restanti 10 sostanze, l’autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione ha ritenuto che le informazioni disponibili fossero sufficienti a chiarire i motivi di preoccupazione. Sulla base delle informazioni fornite, l’autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione è stata in grado di trarre una conclusione sulla necessità di ulteriori interventi normativi.

Conclusioni

In linea di principio, l’autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione può proporre uno o più dei seguenti interventi normativi ulteriori per rispondere ai motivi di preoccupazione:

  • una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sensibilizzanti delle vie respiratorie o altri effetti;
  • una proposta per identificare la sostanza come sostanza estremamente preoccupante (SVHC);
  • una proposta per sottoporre a restrizione la sostanza;
  • interventi che esulano dal campo di applicazione del regolamento REACH, quali una proposta relativa a limiti di esposizione professionale a livello di UE, misure nazionali o azioni volontarie del settore industriale.

Delle 22 conclusioni della valutazione delle sostanze pubblicate nel 2019, 12 hanno concluso che non sono attualmente necessarie ulteriori misure di gestione dei rischi, mentre 10 hanno concluso che sono necessarie ulteriori misure di gestione dei rischi.

Sintesi delle valutazioni delle sostanze concluse per le quali sono stati proposti ulteriori interventi normativi

Sospetto motivo di preoccupazione Intervento di follow-up normativo
concluso a livello dell’UE
Sostanze con conclusione raggiunta in base a numero CE/numero in elenco Autorità competente dello Stato membro incaricato della valutazione
Cancerogenicità Restrizione 200-001-8 FR
Classificazione ed etichettatura armonizzate 239-701-3 FR
Mutagenicità Restrizione 200-001-8 FR
Tossicità per la riproduzione Identificazione come SVHC (autorizzazione) 701-251-5 NL
Alterazione del sistema endocrino Identificazione come SVHC (autorizzazione) 310-154-3 DE
Sensibilizzante Classificazione ed etichettatura armonizzate 202-908-4
202-653-9
UK
PL
Altri motivi di preoccupazione basati sul pericolo Classificazione ed etichettatura armonizzate 203-584-7
239-701-3
266-733-5
202-653-9
295-835-2
430-050-2
LV
FR
DE
PL
IT
ES
Restrizione 266-733-5 DE