L’ECHA aggiorna regolarmente l’elenco di cui all’articolo 95. Le informazioni ivi contenute sono accurate per quanto a conoscenza dell’Agenzia. Ai fini della correzione di una voce nell’elenco di cui all’articolo 95 il richiedente deve apportare la modifica pertinente nel registro R4BP 3 (ad esempio, i partecipanti al programma di revisione la cui domanda relativa al principio attivo non è ancora stata approvata e le aziende inserite nell’elenco sulla base di una domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 95). Qualora ciò non sia possibile [per ulteriori dettagli cfr. l’allegato al modulo «Request for corrections of entry on the Article 95 list» (Richiesta di correzione dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 95)], le aziende devono richiedere la modifica inviando la suddetta domanda mediante i moduli di contatto dell’ECHA. Il tempo necessario per trattare la richiesta di modifica può variare in base alla complessità della stessa.
In caso di dubbi o per ricevere istruzioni su come apportare una determinata modifica nel registro R4BP 3 contattare l’helpdesk dell’ECHA tramite i moduli di contatto dell’Agenzia.