Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle

Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle

Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle

Utilizzatori a valle e registrazione REACH

Se svolgete attività all’interno dell’UE utilizzando sostanze chimiche, dovete conoscerne lo stato di registrazione. L’ultimo termine di registrazione è stato il 31 maggio 2018 e ha riguardato le sostanze fabbricate o importate nell’UE/nel SEE in quantitativi compresi tra una e 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore. 

Fatta eccezione per circostanze specifiche (ad esempio per quantitativi annui inferiori a una tonnellata), i vostri fornitori, qualora non abbiano provveduto alla registrazione delle sostanze, non adempiono le prescrizioni di REACH e non possono più effettuare legalmente tali forniture. Potete tutelare la vostra attività da un’interruzione delle forniture adottando le misure indicate di seguito.

1. Individuate le sostanze essenziali per la vostra attività

  • Verificate quali sostanze presenti nei componenti e nei materiali di lavorazione sono fondamentali per la vostra attività, considerando anche le sostanze delle miscele.

2. Verificate lo stato di registrazione delle sostanze e, se necessario, cercate altri fornitori 

  • Nel caso delle sostanze chimiche pericolose, il numero di registrazione dovrebbe figurare sulla scheda dei dati di sicurezza, nella sezione 1.1 per le sostanze o nella sezione 3.2 per le sostanze nelle miscele.
  • Le sostanze registrate sono elencate nel sito web dell’ECHA. Maggiori informazioni su come verificarne lo stato sono disponibili nella domanda e risposta 399, che spiega come controllare se un fornitore ha una registrazione valida.
  • Le imprese che hanno registrato la sostanza si trovano nel sito web dell’ECHA. La domanda e risposta 1516, che chiarisce come procedere per sapere se una sostanza è stata registrata o meno, contiene maggiori ragguagli su come cercare tali imprese.
  • È probabile che una sostanza debba essere registrata se il vostro fornitore la fabbrica o importa in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno. Alcuni tipi di sostanze non sono soggetti a obblighi di registrazione, ad esempio sostanze presenti in natura oppure soggette a registrazione o licenza ai sensi di altre normative, quali le sostanze presenti negli alimenti. In caso di dubbi vi suggeriamo di contattare il vostro fornitore per chiedere chiarimenti.

3. Verificate che i vostri usi rientrino nell’ambito della registrazione, in particolare se utilizzate una sostanza in modo nuovo

  • Un utilizzatore a valle deve applicare le misure descritte nello scenario di esposizione o intraprendere azioni alternative. Quando ricevete gli scenari di esposizione, dovete verificare che il vostro uso della sostanza vi sia contemplato. Per saperne di più, consultate la pagina web «Maggiori informazioni sulle responsabilità degli utilizzatori a valle», selezionando la scheda «Verificare il proprio uso». Avete il diritto di informare i fornitori in merito ai vostri usi, in modo che questi possano essere contemplati nelle registrazioni dei dichiaranti.
  • Se operate nell’ambito di un settore organizzato, la vostra organizzazione di settore potrebbe avere creato mappe che descrivono gli usi e le condizioni d’uso più comuni in un formato concordato di semplice utilizzo per i dichiaranti. Ciò permette di risparmiare tempo, evitando di dovere contattare direttamente il fornitore. Controllate il catalogo delle mappe degli usi nel sito web dell’ECHA per verificare se il vostro settore di riferimento ne ha fornite.
  • In caso di dubbi vi suggeriamo di contattare il vostro fornitore per chiedere chiarimenti.

4. Se nessun fornitore ha registrato la sostanza essenziale per la vostra attività, prendete in considerazione la possibilità di importarla direttamente 

  • Se importate una sostanza in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno, dovete registrarla.
  • I requisiti per la registrazione sono meno stringenti per quantitativi inferiori a 10 tonnellate all’anno.