Fornitori del principio attivo

Fornitori del principio attivo

Fornitori del principio attivo

L’ECHA è responsabile della pubblicazione dell’elenco delle sostanze interessate e dei fornitori rispettivamente della sostanza e del prodotto, in conformità dell’articolo 95 del regolamento sui biocidi (BPR), modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 dell’11 marzo 2014. Lo scopo di tale elenco è «garantire un trattamento equo dei soggetti che immettono sul mercato principi attivi» (considerando 8 del regolamento sui biocidi).

I fornitori inclusi nell’elenco di cui all’articolo 95 comprendono i partecipanti al programma di riesame, i promotori di un principio attivo nuovo che hanno trasmesso un fascicolo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva sui biocidi (BPD) (direttiva 98/8/CE) o ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui biocidi (BPR), i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione del prodotto laddove tale domanda includa un fascicolo relativo a un principio attivo alternativo (il cosiddetto «fascicolo di terzi») e i fornitori che hanno presentato una domanda in conformità dell’articolo 95, paragrafo 1, del BPR la quale sia stata ritenuta conforme dall’ECHA.

Dal 1º settembre 2015 i biocidi non possono essere messi sul mercato dell’UE a meno che il fornitore della sostanza o del prodotto sia iscritto nell’elenco di cui all’articolo 95 per il tipo di prodotto interessato.

L’ECHA aggiorna regolarmente l’elenco di cui all’articolo 95. Le informazioni ivi contenute sono accurate per quanto a conoscenza dell’Agenzia. Ai fini della correzione di una voce nell’elenco di cui all’articolo 95 il richiedente deve apportare la modifica pertinente nel registro R4BP 3 (ad esempio, i partecipanti al programma di revisione la cui domanda relativa al principio attivo non è ancora stata approvata e le aziende inserite nell’elenco sulla base di una domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 95). Qualora ciò non sia possibile [per ulteriori dettagli cfr. l’allegato al modulo «Request for corrections of entry on the Article 95 list» (Richiesta di correzione dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 95)], le aziende devono richiedere la modifica inviando la suddetta domanda mediante i moduli di contatto dell’ECHA. Il tempo necessario per trattare la richiesta di modifica può variare in base alla complessità della stessa.

In caso di dubbi o per ricevere istruzioni su come apportare una determinata modifica nel registro R4BP 3 contattare l’helpdesk dell’ECHA tramite i moduli di contatto dell’Agenzia.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.