Sintesi degli obblighi derivanti dall’inclusione di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) nell’elenco di sostanze candidate

Le aziende possono essere soggette a obblighi di legge derivanti dall’inclusione di sostanze nell’elenco di sostanze candidate. Tali obblighi, che entrano in vigore a partire dalla data di inclusione, riguardano non soltanto le sostanze incluse nell’elenco da sole o in miscele, ma anche quelle presenti in articoli.

Sostanze presenti in articoli

Obbligo di informazione dei clienti e dei consumatori ai sensi del REACH

I fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.

Su richiesta di un cliente, i fornitori di articoli operanti nell’UE e nello SEE sono tenuti a divulgare informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Obbligo di notifica all’ECHA ai sensi del REACH

I produttori o importatori operanti nell’UE e nello SEE devono notificare all’ECHA se i propri articoli contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate. Tale obbligo vige se una sostanza è presente negli articoli in quantità che ammontano a più di una tonnellata per produttore o importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli a valori di concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso.

Le notifiche devono essere presentate entro 6 mesi dall’inclusione nell’elenco di sostanze candidate. Non è necessario trasmettere una notifica qualora:

il produttore o importatore di un determinato articolo sia in grado di escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo;
la sostanza è già stata registrata per lo specifico uso.

Obbligo di notifica all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (banca dati SCIP)

I fornitori dell’UE di articoli che contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso hanno l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA al momento dell’immissione sul mercato dell’UE. Le informazioni saranno pubblicate nella banca dati SCIP istituita ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. In questo modo si garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate siano disponibili a gestori di rifiuti e consumatori.

 

Schede di dati di sicurezza per sostanze da sole e sostanze in miscele

Nell’UE e nello SEE i fornitori di sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (da sole o in miscele) sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti una scheda di dati di sicurezza.

La sezione 15 delle schede di dati di sicurezza preesistenti deve essere aggiornata per dar conto dell’identificazione della sostanza quale SVHC [articolo 31, paragrafo 9, lettera a)].

Nell’UE e nello SEE i fornitori di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza qualora:

  • la miscela contenga almeno una sostanza la cui concentrazione individuale nella miscela sia ≥ 0,1 % in peso/peso nel caso delle miscele non gassose; e
  • tale sostanza sia inclusa nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 57, lettera d) [persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT)], lettera e) [molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)] o lettera f) (sostanza che dà adito ad un livello di preoccupazione equivalente).

Ciò non pregiudica l’obbligo generale per tutti i fornitori nell’UE e nello SEE di miscele non classificate come pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 di fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza se la miscela contiene una sostanza con una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso/peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose qualora tale sostanza presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente.

Riduzione al minimo dei rilasci

Nel caso delle sostanze che soddisfano i criteri PBT e vPvB, e al più tardi al momento della loro inclusione in quanto tali nell’elenco di sostanze candidate, i produttori e gli importatori sono tenuti a utilizzare le informazioni presenti nelle rispettive relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) quando attuano presso i propri siti misure di gestione dei rischi volte a ridurre al minimo l’esposizione degli esseri umani e i rilasci nell’ambiente, oltre che quando consigliano l’adozione di tali misure agli utilizzatori a valle. Tenendo conto di tali indicazioni, gli utilizzatori a valle devono individuare e applicare misure idonee a un adeguato controllo dei rischi correlati.