ECHA's restriction dossiers prepared according to Article 69(2)

Successivamente alla data di scadenza di una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV), a norma dell’articolo 69, paragrafo 2 del regolamento REACH, l’ECHA è tenuta a valutare se l’uso di tale sostanza in quanto componente di articoli sia adeguatamente controllato e, qualora ritenga che non lo sia, a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV.

Successivamente alla data entro cui devono pervenire le domande per la sostanza specificata nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, l’ECHA raccoglie le informazioni su tutti gli usi di tale sostanza in quanto componente di articoli da varie fonti e successivamente esamina detti usi per identificare potenziali rischi. Se almeno uno degli usi comporta potenziali rischi, si avvia la predisposizione di un fascicolo riguardante eventuali restrizioni a norma dell’allegato XV non oltre la relativa data di scadenza.

Descrizione della procedura a norma dell’articolo 69, paragrafo 2

Descrizione della procedura a norma dell’articolo 69, paragrafo 2.

Se l’ECHA giunge alla conclusione che non vada predisposta una proposta di restrizione per una sostanza inclusa nell’allegato XIV, fornisce una breve motivazione al riguardo utilizzando il modello di cui all’allegato XV e la pubblica sul suo sito web.


Figura 1: Procedura a norma dell’articolo 69, paragrafo 2.

La procedura di valutazione e sviluppo di una restrizione è strutturata per fasi, illustrate nella fig. 1 e nelle fasi 1-5 di seguito:

  1. Per ciascuna SVHC (sostanza estremamente preoccupante) inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, l’ECHA per prima cosa verifica la presenza della SVHC negli articoli. Se la SVHC è presente o è improbabile che sia presente negli articoli, ciò viene documentato e sottoposto ad uno specifico invito a presentare contributi e la relazione risultante viene pubblicata sul sito web dell’ECHA.
  2. Per le SVHC che superano la fase 1, l’ECHA redige un elenco iniziale degli usi a partire da:
    1. le informazioni sugli usi tratte dalle registrazioni;
    2. le notifiche di SVHC presenti in articoli (articolo 7, paragrafo 2 del regolamento REACH);
    3. le notifiche RAPEX;
    4. Informazioni sull’applicazione da parte degli Stati membri; e
    5. richieste di autorizzazione all’inclusione delle SVHC in articoli.
  3. Successivamente, l’ECHA emana un ulteriore invito a presentare contributi per identificare eventuali usi non ancora noti all’agenzia. Le SVHC la cui presenza in articoli è confermata passano alla fase successiva. Le SVHC non presenti in articoli non sono soggette a ulteriore esame. Tutto questo viene documentato nel modello di cui all’allegato XV.
  4. Sulla base delle informazioni relative ai pericoli fornite nella documentazione della relativa SVHC (ai fini della sua identificazione come sostanza estremamente preoccupante), di eventuali pareri al riguardo forniti dal comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (RAC), nonché delle informazioni sugli usi raccolte, l’ECHA effettua uno screening dei rischi per determinare se l’utilizzo della SVHC nell’articolo in questione può comportare dei rischi.
  5. Se viene identificato un rischio derivante da un dato uso in un articolo, l’ECHA predispone un fascicolo riguardante eventuali restrizioni a norma dell’allegato XV per tale sostanza, successivamente alla data di scadenza. Il fascicolo può includere le deroghe necessarie per quegli usi per i quali si è dimostrato che i relativi rischi sono adeguatamente controllati, o in presenza di giustificati motivi socioeconomici.

Il fascicolo viene poi sottoposto alla normale procedura di formulazione di parere (articoli da 69 a 73 sulla procedura) in seno al RAC e al SEAC, e i pareri finali sono poi trasmessi alla Commissione affinché formuli la propria decisione.

Come già ricordato, la procedura dell’ECHA per l’attuazione dell’articolo 69, paragrafo 2 del regolamento REACH dipende altresì dall’avanzamento di eventuali richieste di autorizzazione di tale sostanza. Sarà necessario prendere in considerazione eventuali concessioni o dinieghi di autorizzazione ad un dato uso relativi alla durata d’uso dell’articolo.

Successivamente alla data di scadenza di una SVHC inclusa nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, vi sono varie possibilità relative alla concessione o al diniego dell’autorizzazione all’inclusione di una sostanza in un articolo. È possibile che una o più delle autorizzazioni sia stata concessa, con relativa data di riesame, o che una o più delle autorizzazioni sia stata negata, a volte a causa di considerazioni relative all’uso della SVHC in un articolo nell’arco della durata d’uso dello stesso. Un’altra eventualità è che non siano state presentate richieste di autorizzazione all’inclusione di sostanze in un articolo.