La mia sostanza è soggetta all'obbligo di registrazione?

Una volta definita l’identità della sostanza, è necessario stabilire se questa è soggetta all’obbligo di registrazione o se beneficia di un’esenzione.

Sul sito web dell’ECHA è possibile verificare se la sostanza è già registrata. Ciò costituisce una prima indicazione della necessità o meno di registrare la sostanza.

 

Fase 1. Verificate se la vostra sostanza in quanto tale è esente dall’obbligo di registrazione

Le seguenti sostanze non devono essere registrate, a prescindere dall’uso:

  • polimeri: le sostanze che rispondono alla definizione di polimero di cui al regolamento REACH non sono soggette a registrazione, tuttavia i monomeri e le altre sostanze utilizzate per la fabbricazione del polimero possono essere soggette all’obbligo di registrazione;
  • sostanze comprese nell’allegato V del REACH: questo elenco descrive 13 ampie categorie di sostanze;
  • sostanze incluse nell’allegato IV del REACH: questo elenco comprende 68 sostanze a basso rischio, generalmente di origine naturale, tra cui l’acqua;
  • sostanze radioattive: le sostanze che emanano radiazioni tali da rendere necessaria la tutela dell’uomo e dell’ambiente sono regolamentate dalla direttiva Euratom;
  • sostanze oggetto di esenzione nazionale nell’interesse della difesa.
Fase 2. Verificate se l’uso della vostra sostanza è esente dall’obbligo di registrazione
Non è necessario registrare sostanze che sono utilizzate esclusivamente
 
  • come sostanze intermedie non isolate: sostanze intermedie che durante la sintesi non sono intenzionalmente rimosse dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo (tranne che per il prelievo di campioni);
  • per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD): queste sostanze beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di registrazione per un periodo di cinque anni (sono possibili proroghe) qualora le attività di PPORD vengano notificate all’ECHA;
  • in alimenti o mangimi (compresi gli usi come additivi e aromatizzanti);
  • in medicinali per uso umano o veterinario come principi attivi o eccipienti;
  • in prodotti biocidi o fitoprotettivi come principi attivi. Queste sostanze sono considerate già registrate.

Se la sostanza è utilizzata anche per altri scopi non esenti, sarà necessario registrarla per tali usi.

 

Fase 3. Verificate se la vostra sostanza è esente dall’obbligo di registrazione in virtù della sua origine o della sua storia
Le seguenti sostanze non sono soggette all’obbligo di registrazione:
 
  • sostanza già registrate, esportate e ri-importate nel SEE; 
  • sostanze assoggettate a controllo doganale, in previsione di una riesportazione; 
  • rifiuti: le sostanze scartate come rifiuto (domestico, professionale o industriale), in conformità della definizione fornita nella direttiva quadro sui rifiuti, non sono soggette all’obbligo di registrazione, tuttavia le sostanze prodotte dal recupero dei rifiuti devono generalmente essere registrate, fatta eccezione per
  • le sostanze recuperate già registrate.
Le seguenti sostanze sono soggette ad alcune disposizioni specifiche a norma del REACH ma non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di registrazione: 
 
  • nanoparticelle; 
  • sostanze non pericolose e sostanze non classificate; 
  • sostanze contenute in prodotti cosmetici;
  • materiali a contatto con i prodotti alimentari;
  • combustibili; 
  • sostanze contenute in miscele al di sotto di determinati limiti di concentrazione;
  • sostanze intermedie isolate in sito o trasportate; 
  • sostanze estremamente preoccupanti; 
  • sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione; 
  • sostanze notificate da un altro soggetto a norma della direttiva 67/548/CEE. 
Se avete precedentemente notificato la sostanza, la notifica è ora considerata come una registrazione a norma del regolamento REACH e siete quindi tenuti a mantenerla aggiornata.