Valutare le informazioni in base ai criteri di classificazione

Valutare le informazioni in base ai criteri di classificazione

Dopo aver raccolto tutte le informazioni e averne controllato la validità, occorre confrontare i dati con i criteri di classificazione e decidere in merito alla classificazione della miscela. I criteri per ogni classe di pericolo e differenziazione sono riportati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I al regolamento CLP.

Per la valutazione dei dati raccolti si raccomanda di seguire la logica dell'approccio progressivo di cui alla figura 1.6.1-a della Guida per l'applicazione dei criteri CLP. Dovrai seguire la sequenza decisionale separatamente per ogni classe di pericolo. In generale, occorre prendere in considerazione le seguenti situazioni:

  • se per una determinata classe di pericolo sono disponibili dati sulle singole sostanze, la decisione relativa alla classificazione della miscela può basarsi sulla concentrazione delle sostanze nella miscela, prendendo in considerazione i limiti di concentrazione specifici (SCL) e i fattori M, oppure su calcoli che utilizzano formule specifiche. I metodi sono specificati separatamente per ogni classe di pericolo nell'allegato I al CLP (cfr. punto 1.6.3.4 del documento d'orientamento).
  • Se sono disponibili dati sperimentali sulla miscela, nella maggior parte dei casi questi possono essere confrontati direttamente con i criteri di classificazione delle sostanze elencati nell'allegato I al CLP e la miscela può essere classificata di conseguenza (cfr. punto 1.6.3.1 della Guida per l'applicazione dei criteri CLP).
  • Anche se non si possiedi dati sulla miscela in questione, potresti utilizzare eventuali dati su miscele simili che sono state sottoposte a prove. Se la miscela e le miscele simili testate soddisfano le condizioni illustrate nel capitolo 1.6.3.2 della Guida per l'applicazione dei criteri CLP, possono essere applicati principi ponte per classificare la miscela originale. I principi ponte si applicano principalmente a miscele elementari o a variazioni di composizione molto semplici in una miscela già classificata. Il documento d'orientamento fornisce esempi di facile comprensione relativi a tali principi ponte.

Se ritieni che le informazioni sulla miscela o sulle sostanze contenute nella miscela non siano sufficienti ai fini della classificazione, contatta i tuoi fornitori.  

Il processo di valutazione delle informazioni di pericolo è illustrato nel capitolo 2 (articoli 9-12) del regolamento CLP. Raccomandiamo di far riferimento alle sezioni specifiche dell'allegato I al CLP per strutturare il lavoro.

 

Per quali pericoli devo usare le informazioni sulle singole sostanze?

Cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e proprietà di biodegradazione e bioaccumulazione nel quadro della valutazione della categoria "pericoloso per l'ambiente acquatico" devono sempre essere valutate sulla base delle sostanze singole presenti nella miscela.

Inoltre, nella pratica la classificazione di una miscela come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle si basa solitamente sulle sostanze singole. Una miscela deve essere classificata come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle se contiene almeno un componente classificato come tale in una concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato.

 

Quali sono le disposizioni in merito alla sperimentazione?

Per quanto riguarda i pericoli fisici, è necessario produrre dati sperimentali sulla miscela se non sono gia' disponibili informazioni affidabili e adeguate (per esempio ricavate per esempio dalla letteratura o dalle banche dati di riferimento).

Il CLP non richiede che si effettuino nuove sperimentazioni ai fini della classificazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente. Per evitare sperimentazioni inutili sugli animali, tali dati non dovrebbero normalmente essere prodotti per le miscele; la decisione relativa alla classificazione dovrebbe invece prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili sulle singole sostanze presenti nella miscela. Possono essere applicabili alcuni metodi che usano tessuti o colture cellulari, per esempio per testare le proprietà potenzialmente corrosive delle miscele con pH estremo che hanno una ridotta capacità tampone.

 

Miscele già classificate ai sensi della direttiva 1999/45/CE (DPD, direttiva sui preparati pericolosi)

Chi ha precedentemente applicato le norme della direttiva sui preparati pericolosi (DPD) deve sapere che il regolamento CLP prevede diverse modifiche relative alle formule di calcolo e ai criteri di classificazione, in funzione delle quali spesso risultano necessari nuovi calcoli e una riclassificazione. Per le proprietà come tossicità acuta, irritazione, sensibilizzazione e tossicità per la riproduzione, la classificazione risultante differisce spesso dal sistema precedente, anche se i dati di base non cambiano. Per la riclassificazione assicuratevi di considerare tutti i capitoli pertinenti dell'allegato I al CLP, come spiegato nella Guida per l'applicazione dei criteri CLP.

Se la miscela è già stata classificata a norma della DPD (prima del 1° giugno 2015) e nonostante gli sforzi non ottieni accesso ad alcun dato sulla miscela o sulle sostanze in essa contenute, è possibile usare la tabella di conversione 1.1 dell'allegato VII al CLP. Questa permette di convertire alcune classi di pericolo dalla classificazione precedente ai sensi della DPD alla classificazione secondo il CLP. È comunque importante notare che nel caso siano disponibili dati su una sostanza o miscela per una determinata classe di pericolo, la sostanza o miscela in questione deve essere classificata secondo i criteri del CLP, senza ricorrere alle tabelle dell'allegato VII. La presenza di nuove informazioni può incidere sulla classificazione; di conseguenza la classificazione ai sensi della DPD può risultare inesatta e l'uso della tabella di conversione in questo caso può non fornire un risultato accettabile.

La tabella di conversione dovrebbe essere usata solo per fornire indicazioni relative a una possibile classificazione della miscela. Le possibilità e le limitazioni relative all'uso dell'allegato VII al CLP sono illustrate nel capitolo 1.7 della Guida per l'applicazione dei criteri CLP.

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