Preregistrazione
Il periodo di preregistrazione, compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008, consentiva ai potenziali dichiaranti della stessa sostanza soggetta a un regime transitorio di riunirsi e presentare un fascicolo di registrazione comune. La preregistrazione costituiva un requisito per beneficiare del differimento delle scadenze delle registrazioni previsto per tali sostanze.
I potenziali dichiaranti che per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 hanno fabbricato o importato una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno possono ancora presentare determinate informazioni all'ECHA (preregistrazione tardiva) e beneficiare del differimento delle scadenze. Anche i produttori e gli importatori di articoli che intendono distribuire una sostanza possono presentare una preregistrazione tardiva.
Le preregistrazioni tardive devono essere presentate entro 6 mesi dalla fabbricazione o dall'importazione della sostanza in quantità superiore a 1 tonnellata e non oltre 12 mesi prima della relativa scadenza della registrazione. Il periodo di preregistrazione tardiva, quindi, termina il 31 maggio 2012 per le sostanze da registrare entro il 31 maggio 2013 e il 31 maggio 2017 per le sostanze da registrare entro il 31 maggio 2018.
La preregistrazione tardiva è obbligatoria solo se le aziende desiderano beneficiare del differimento delle scadenze della registrazione. Le aziende, inoltre, possono decidere di registrare sostanze soggette a un regime transitorio immediatamente, ma in questo caso occorre prima presentare una richiesta.
Dopo la preregistrazione e le successive analisi relative all'uguaglianza della sostanza, l'azienda entra a far parte del Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) in qualità di membro.