Misure transitorie

Richieste di informazioni mancanti per le sostanze esistenti – articolo 136, paragrafi 1 e 2 del regolamento REACH

Viene richiesto a fabbricanti e importatori di trasmettere informazioni aggiuntive su alcune sostanze alle Autorità competenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93. L'articolo 136, paragrafi 1 e 2 del Regolamento REACH definisce le misure transitorie riguardanti tali richieste.

Le Autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di analizzare le informazioni trasmesse e di informare l'ECHA circa eventuali azioni di follow-up necessarie (articoli 46, paragrafo 3, e 48 del Regolamento REACH).

Complessivamente, le disposizioni transitorie riguardano 29 sostanze esistenti (i composti del nichel sono considerati una voce unica). Le informazioni richieste sono specificate nei regolamenti (CE) n. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 e 2592/2001.

Per le 16 sostanze elencate nel Regolamento (CE) n. 465/2008 soggette all'articolo 136, paragrafo 2 del regolamento REACH, l'ECHA ha identificato e nominato le Autorità competenti degli Stati membri per portare a termine le valutazioni.

Ulteriori informazioni

Relazioni transitorie ai sensi dell'allegato XV per sostanze esistenti aventi priorità la cui procedura non è stata completata a norma del regolamento 793/93 – articolo 136, paragrafo 3 del Regolamento REACH

Gli Stati membri dell'UE hanno trasmesso all'ECHA relazioni transitorie ai sensi dell'allegato XV. Queste relazioni contengono informazioni rilevanti su pericoli e rischi e opzioni di gestione dei rischi possibili per le cosiddette sostanze esistenti, sviluppate nel quadro del Regolamento (CEE) n. 793/93.

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 3 del Regolamento REACH, è stato richiesto agli Stati membri dell'UE di presentare le relazioni transitorie tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008 in merito alle sostanze per le quali la valutazione dei rischi, lo sviluppo di una strategia per limitare i rischi o i dibattiti non sono stati ultimati entro il 1° giugno 2008.

Ulteriori informazioni

Valutazioni volontarie dei rischi

Nel 2000, l'industria ha annunciato di voler valutare volontariamente alcuni composti del rame e del piombo secondo i meccanismi di attuazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93. Gli Stati membri e la Commissione hanno acconsentito allo svolgimento di questa iniziativa in occasione del 11º incontro congiunto delle Autorità competenti per l'attuazione della direttiva 67/548/CEE e del regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93 nel 2001.

Ulteriori informazioni