Denominazione chimica alternativa per le sostanze presenti in miscele

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle stabiliti nell’UE che, al fine di tutelare il segreto commerciale, in particolare i propri diritti di proprietà intellettuale, preferiscono non divulgare la composizione completa di una miscela sull’etichetta o nella scheda di dati di sicurezza possono richiedere di usare una denominazione chimica alternativa per una sostanza.

NB: non è possibile nominare un «rappresentante terzo» o un «rappresentante esclusivo» per presentare tale richiesta di utilizzo di una denominazione chimica alternativa in una o più miscele.

Richieste a norma del CLP

Le richieste di utilizzo di denominazioni chimiche alternative approvate dall’ECHA sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE. Se approvata, la denominazione chimica alternativa può essere usata sull’etichetta e nella scheda di dati di sicurezza della o delle miscele al posto della denominazione della sostanza.

Una denominazione chimica alternativa può essere approvata soltanto se:

  • la sostanza non ha un limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro;
  • l’uso della denominazione chimica alternativa soddisfa l’esigenza di fornire informazioni sufficienti per poter adottare nel luogo di lavoro le necessarie precauzioni ai fini della tutela della salute e della sicurezza e la necessità di assicurare che possano essere controllati i rischi connessi alla manipolazione della miscela;
  • la sostanza è classificata esclusivamente in determinate categorie di pericolo (cfr. allegato I, parte III, punto 1.4.1 del regolamento CLP).

Le richieste di utilizzo di una denominazione chimica alternativa in conformità del regolamento CLP sono soggette al pagamento di una tassa che generalmente dipende dalle dimensioni della società e dal numero di miscele contemplate nelle singole richieste.

Riferimento giuridico: regolamento CLP, articolo 24 e allegato I, punto 1.4.1

Decisioni adottate a norma della direttiva sui preparati pericolosi

Se è stata approvata da un’autorità competente prima del 1º giugno 2015, una denominazione alternativa può essere utilizzata nelle miscele specificate nell’approvazione anche dopo il 1º giugno 2015, a condizione che la sostanza per la quale è stata approvata la suddetta denominazione soddisfi i criteri di cui all’articolo 24 e all’allegato I, punto 1.4.1, del regolamento CLP.